Lavoratori precoci, quando non si applica la penalizzazione

Mercoledì, 12 Dicembre 2012

Sono nato il 22 novembre 1954, al 30 settembre 2015 maturo i requisiti per la pensione anticipata ( 42 anni e 5 mesi).  il patronato a cui mi sono rivolto, mi ha detto che non ci sarà penalizzazione pur avendo alla data di uscita, meno di 62 anni, ma non mi ha saputo spiegare la motivazione. Chiedo se è così e perché.
Ringrazio per la sua consueta disponibilità e competenza.  cordiali saluti Renzo

L'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 ha precisato che qualora la contribuzione minima per la pensione anticipata sia integrata entro il 31.12.2017 esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro - includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria - la riduzione percentuale per coloro che hanno meno di 62 anni viene esclusa. Si tratta della norma che tutela in una limitata misura i cd. lavoratori precoci. E' probabile che dai calcoli del suo patronato rientri in tale fattispecie.

 


 Sono nato al 22-01-1952 ;al 31-12-2010 sono stato collocoto in mobilità dall'azienda la quale mi disse che potevo andare in pensione a gennaio 2013 sfruttando la legge del luglio 2009 riferita al coefficente 96 .  ho compiuto 60 a gennaio di quest'anno e siccome al 31-12-2012 avrò maturato 39 anni e 4 settimane ho i requisiti per poter andare in pensione con le regole indicatomi dall'azienda. Con le disposizioni sugli esodati della Fornero ,posso andare in pensione ? e se è confermato posso fare la domanda ? Stefano

L'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 attuato dal decreto interministeriale del Giugno scorso ha sancito - per i lavoratori in mobilità - la possibilità di mantenere le previgenti regole a condizione che questi lavoratori maturino i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità e che abbiano cessato l'attività lavorativa al 4.12.2011. Nel suo caso i requisiti sono rispettati. Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un patronato e/o alla sede Inps di zona per gli approfondimenti del caso.

 


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati