Sanare la norma che nega l’erogazione dell’indennita' supplementare ai sottufficiali di esercito e arma dei carabinieri che non abbiano maturato almeno 6 anni di iscrizione all’ex Cassa Sottoufficiali. E’ la richiesta fatta al Ministero della Difesa da Maria Tripodi (Fi) in una interrogazione a risposta scritta depositata la scorsa settimana alla Camera dei Deputati.
Come noto l’indennità supplementare è una prestazione una tantum erogata dall’ex Cassa Sottufficiali (ora confluita all’interno della previdenza integrativa delle Forze Armate), tra l’altro, ai Sottufficiali iscritti da almeno 6 anni e che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione o che vengono nominati Ufficiali o vengono trasferiti nel ruolo del personale civile dello Stato. Sono iscritti all’ex Cassa Sottufficiali tutti i Sottufficiali all’atto del passaggio in servizio permanente effettivo.
Gli interessati finanziano la prestazione durante il periodo di servizio con un prelievo del 2% sull’ammontare dell’80% dello stipendio tabellare (parametro mensile lordo), l’eventuale rideterminazione individuale di anzianità (R.I.A.), le quote mensili di cui agli artt. 117/120 del R.D. n. 3458/28, l’assegno funzionale e le relative quote di 13^ mensilità.
L’articolo 1919 del «COM» (Codice dell'ordinamento militare) consente la corresponsione dell’indennità anche prima dei sei anni di iscrizione, ma solo al personale dei sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare escludendo il resto del personale che contribuisce alla Cassa di previdenza e nello specifico i sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri.
Una sperequazione «non giustificabile», denuncia l’interrogazione, che ha dato luogo a diversi contenziosi e che ha spinto anche il COCER a sollecitare un intervento legislativo retroattivo. L’interrogante, pertanto, chiede all’esecutivo di chiarire quali iniziative intende porre in essere per sanare la sperequazione.