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quinto decreto salvaguardia

19/04/2014 00:16 - 19/04/2014 00:23#795 da gianama
Risposta da gianama al topic licenziato unilaterale maggio 2010

giorgione ha scritto: Ciao Angiolina,

I lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera d del Dm 14 Febbraio 2014) presentano istanza di accesso all'Inps. E' quanto ha precisato l'articolo 5 comma 1 del Dm.

Quindi non alla DTL. Purtroppo ogni salvaguardia ha la sua articolazione e quindi le procedure cambiano di volta in volta.

Figurati se questi burocrati avessero pensato ad inserire una procedura unica magari sollevando dall'onere chi in passato l'aveva già presentata. C'è gente che dalla prima salvaguardia sta ancora facendo istanza (per un totale di 5 volte).

Auguroni di buona pasqua.

Un abbraccione caro


Scusa Giorgione ma dove sta scritto che per il licenziamento unilaterale bisogna inoltrare domanda all'Inps? l'art. 5 del DM riporta:
Art. 5

1. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del
presente decreto presentano istanza di accesso ai benefici all'art.
1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale alla Direzione territoriale, secondo le seguenti modalita':
a) per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la cui istanza
e' corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del
rapporto di lavoro:
1 ) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di
accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale
del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
2) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla
Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza
del lavoratore cessato;
b) per i lavoratori di cui alla lettera d) l'istanza e'
presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base
alla residenza del lavoratore.


vi è forse qualche precisazione ministeriale o quant'altro?. Ciao Mario

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18/04/2014 22:34 - 18/04/2014 22:39#794 da giorgione
Risposta da giorgione al topic quinto decreto salvaguardia

FIOREZ ha scritto: Buongiorno Giorgione
un grazie di cuore a Lei e a tutti coloro che si stanno prodigando per chiarire la materia di non facile interpretazione. Aspettiamo ora la circolare INPS e speriamo non sia, come al solito, punitiva.
Il quesito che pongo è il seguente: io rentrerei sia nella casistica della lettera a) essendo stata autorizzata al versamento in data 01/12/11 ed avendo versato un contributo che è stato accreditato per il mese di luglio 2011 in gestione separata, sia nella casistica riguardante la lettera b) avendo sottoscritto un accordo di conciliazione in sede sindacale , legge 11/08/1973 n. 533. per la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Data l'esigua disponibilità per le due citate salvaguardie, 900 la prima e 400 la seconda, mi sto chiedendo se devo presentare entrambe le istanze. La prima istanza, lettera a), dovrà essere indirizzata all'Inps, la seconda, lettera b) alla DTL relativa alla zona di mia residenza.
Inoltre Le pongo un altro quesito, in base alla sua esperienza, quali saranno i criteri adottati per definire l'accettazione o meno delle richieste pur in presenza di tutti i requisiti ?
Infine non riesco a capire le 9200 disponibilità relative alla lettera f), cosa significa avere comunque un contributo versato a fronte di lavoro effettivo (tempo determinato, indeterminato, occasionale?)
Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente , per il periodo gennaio 2007-novembre 2013 ho lavorato sempre con contratti a progetto in modo non continuativo, ma ho versato contributi nella gestione separata. Mi scuso per le numerose domande, ma purtroppo persone preparate nella materia come voi del Forum ce ne sono poche. Per il momento la ringrazio auguro a tutti una serena Santa Pasqua.


Fiorez per la prima domanda ti consiglio di far valutare la situazione al tuo patronato.

Sul criterio di ingresso in salvaguardia il decreto dispone che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico di 17.000 soggetti, connesso ai limiti finanziari massimi stabiliti dal predetto comma 197, non sono prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento;

Quindi la priorità è determinata dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.

Per lavoro effettivo significa che deve sussistere un contributo derivante da attività lavorativa svolta dal lavoratore tra il 2007 e il 30.11.2013. Cioè non è valida la contribuzione figurativa (es.invalidità, mobilità eccetera). Se hai lavorato in questo periodo hai sicuramente almeno un contributo derivante da lavoro effettivo. Dunque sei ok.

Ricordatevi sempre che oltre a questi paletti bisogna sempre rispettare la decorrenza del 6.1.2015 (aspettiamo una conferma ora solo dall'Inps; credo settimana prossima ci sarà un messaggio chiarificatore dell'istituto). Concordo con gli amici Renato e Angelo sul punto.

Fiorez do del tu per essere meno formale, un pò stile americano. ;)

Un abbraccio e buona pasqua

Collaboro con il patronato INAS di Padova

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18/04/2014 22:08#793 da angiolina
Risposta da angiolina al topic licenziato unilaterale
grazie mille giorgione per le informazioni preziose. mio cognato per la quarta salvaguardia l'istanza l'aveva inoltrata solo alla DTL d'altronde la circolare 44 del 12/11/2013 prevedeva solo la Direzione Territoriale del Lavoro.
grazie ancora e di nuovo tanti auguri di buona Pasqua

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18/04/2014 21:06 - 19/04/2014 00:47#791 da giorgione
Risposta da giorgione al topic licenziato unilaterale maggio 2010
Ciao Angiolina,

I lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera d del Dm 14 Febbraio 2014) presentano istanza di accesso all'Inps . E' quanto ha precisato l'articolo 5 comma 1 del Dm.


Auguroni di buona pasqua.

Un abbraccione caro

Collaboro con il patronato INAS di Padova

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18/04/2014 18:28#789 da Angelo54
Risposta da Angelo54 al topic quinto decreto salvaguardia
Buonasera

Non credo che nel DM pubblicato in gazzetta Ufficiale si sia dimenticato della "decorrenza del 15/01/2015, infatti nella premessa è così riportato:
..............si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto - legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto - legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: .............

Comunque attendiamo la circolare dell'INPS.

Angelo

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18/04/2014 15:35#787 da FIOREZ
Risposta da FIOREZ al topic quinto decreto salvaguardia
Buongiorno Giorgione
un grazie di cuore a Lei e a tutti coloro che si stanno prodigando per chiarire la materia di non facile interpretazione. Aspettiamo ora la circolare INPS e speriamo non sia, come al solito, punitiva.
Il quesito che pongo è il seguente: io rentrerei sia nella casistica della lettera a) essendo stata autorizzata al versamento in data 01/12/11 ed avendo versato un contributo che è stato accreditato per il mese di luglio 2011 in gestione separata, sia nella casistica riguardante la lettera b) avendo sottoscritto un accordo di conciliazione in sede sindacale , legge 11/08/1973 n. 533. per la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Data l'esigua disponibilità per le due citate salvaguardie, 900 la prima e 400 la seconda, mi sto chiedendo se devo presentare entrambe le istanze. La prima istanza, lettera a), dovrà essere indirizzata all'Inps, la seconda, lettera b) alla DTL relativa alla zona di mia residenza.
Inoltre Le pongo un altro quesito, in base alla sua esperienza, quali saranno i criteri adottati per definire l'accettazione o meno delle richieste pur in presenza di tutti i requisiti ?
Infine non riesco a capire le 9200 disponibilità relative alla lettera f), cosa significa avere comunque un contributo versato a fronte di lavoro effettivo (tempo determinato, indeterminato, occasionale?)
Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente , per il periodo gennaio 2007-novembre 2013 ho lavorato sempre con contratti a progetto in modo non continuativo, ma ho versato contributi nella gestione separata. Mi scuso per le numerose domande, ma purtroppo persone preparate nella materia come voi del Forum ce ne sono poche. Per il momento la ringrazio auguro a tutti una serena Santa Pasqua.

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