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Ottava salvaguardia [Discussione Unificata]

28/04/2018 09:02#52358 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Ottava salvaguardia.
fcamap,
dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, così come confermato da Circolare INPS n. 62/2018 par. 2.4 si accede a pensione i salvaguardia con almeno 62 anni d'età,almeno 35 di contributi e, a entrambi le condizioni soddisfatte, almeno a quota 98.Ma lei al 31 dicembre 2020 non avrà compiuto 62 anni.Da 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022 scatterà un'altro incremento dovuto alla speranza di vita.Poiché l'INPS stima un incremento teorico di 3 mesi, lei perfezionerebbe i requisiti con le quote al compimento di 62 anni e tre mesi con decorrenza pensionistica il primo giorno del mese che è successivo al compimento di 63 anni e 3 mesi(finestra mobile di 12 mesi ex lege 1222/2010), quindi 1 gennaio 2024.Questa è una previsione teorica, non certa perché l'incremento dovuto alla speranza di vita è stimato dall'ISTAT. Potrebbe avvenire sia in data antecedente che successiva.
Ma lei secondo il mio parere e per i motivi che ha esaurientemente spiegato ha diritto all'accesso al trattamento pensionistico trascorsi 15 mesi dal perfezionamento di 40 anni di contributi.
Se, come lei scrive, con versamento di contributi volontari perfeziona 40 anni, cioè 2.080 settimane di contributi a giugno 2020 ha diritto a decorrenza pensionistica dal 1 ottobre 2021.
Visto che ha contattato una impiegata gentile provi ad indicarle come riferimento il Messaggio INPS n. 20286 del 10 dicembre 2012 ricordandole che lei al momento in cui ha presentato domanda di autorizzazione era in mobilità. Per chiarimenti mi potrà contattare lunedì prossimo al patronato al numero 06/2285278.

Cordialmente.

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Ringraziano per il messaggio: fcampa60

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28/04/2018 07:57 - 28/04/2018 17:15#52357 da adrobe
Risposta da adrobe al topic Ottava salvaguardia.

fcampa60 ha scritto: Nicola,
sono nato il 19-09-1960.
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari l'ho presentata il 20-02-2017 quando mi trovavo in Mobilità, mentre la risposta negativa l'ho ricevuta nella cassetta postale INPS il 15-03-2017 quando già avevo ripreso a lavorare a Tempo Determinato.
Complessivamente la mia ultima attività a T.D. ha avuto una durata di 10 mesi dal 1-03-2017 al 31-12-2017.

Grazie, saluti. F



Caro fcampa60, il diniego alla certificazione al diritto di pensione da salvaguardia per applicazione della procedura informatica Webdom limitatamente al "sistema delle quote" e non anche al "sistema dei quarantisti" è uno dei più frequenti ed ingiustificabili motivi di rigetto.
Anch'io ho subito la stessa ingiustizia ma poi per fortuna grazie ad un semplice riesame interno ho ottenuto il meritato diritto.
Allego per sua conoscenza la comunicazione che avevo preparato nel caso fossi stato costretto ad un formale ricorso, facendo ben capire quanto a fondo conoscessi la materia del contendere. Magari le potrà esserle utile o può scriverla, inserendo i suoi dati specifici, alla "ignorante" funzionaria di cui possiede la mail:

Il sottoscritto Tizio Caio il giorno….. ha presentato, per via telematica, domanda di certificazione del diritto a pensione da salvaguardia ex Legge 232/2016 (N. protocollo INPS: INPS.xxxxxx e N. Domus: xxxxxxxxxxx) e contestuale domanda di autorizzazione ai versamenti volontari (N. protocollo INPS: INPS.xxxxxxxxxx e N. Domus: ccccccccccccc).
La richiesta di autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accolta in data xxxxx, con codice assegnato: xxxxxxxxxxx (ved. allegato).
La verifica del diritto a pensione da salvaguardia L. 232, relativa alla domanda di certificazione di cui sopra, è stata però eseguita il xxxxxxxxxxx, mediante procedura informatica Webdom, quando la contestuale domanda di autorizzazione ai versamenti volontari era ancora pendente: si è generato un conseguente diniego in quanto è stata considerata unicamente la possibilità della "pensione di anzianità per quote", escludendo invece quella che, recependo la suddetta prosecuzione contributiva volontaria, avrebbe dato esito sicuramente positivo perché avrebbe certificato il raggiungimento del requisito dei 40 anni di contributi delle regole pensionistiche ante Legge Fornero nel terzo trimestre 2019, cioè abbondantemente entro i termini previsti dalla Legge 232/2016.
Il ricorso in oggetto è quindi motivato dal fatto che al momento della verifica del diritto a pensione non è stata recepita la richiesta di autorizzazione alla contribuzione volontaria, richiesta formalizzata peraltro entro i termini previsti per la presentazione della stessa domanda di certificazione del diritto a pensione da salvaguardia in conformità alle indicazioni contenute nella circolare INPS n.11/2017, di cui si riportano i punti più pertinenti:
2.1 Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art 1,comma 214, lettera a)..... Omissis ...... I lavoratori di cui al presente punto, ai fini dell’accesso alla salvaguardia, devono perfezionare i requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, ovvero, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Tale versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.... Omissis ...... Si fa presente che tale disposizione riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 1° gennaio 2017 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola e che perfezionino, anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Si precisa, altresì, che all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità, in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.
I requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (“Legge Fornero”) sono indicati nella Legge n. 247/2007 di attuazione del Protocollo sul Welfare, e richiamati anche dalla circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008.
Al comma quattro del punto 1 della suddetta circolare: NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’, viene riportato:
Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
Pertanto, maturati al 31/12/2016 n. xxxx contributi settimanali utili ai fini pensionistici (come risulta dall’allegato estratto contributivo certificativo), essendo in mobilità fino al xxxxx e mediante la successiva contribuzione volontaria, il sottoscritto raggiungerà il requisito dei 40 anni di contributi previsto dalla Legge 247/2007 ed il conseguente diritto alla pensione di anzianità nel mese di xxxxx, molto prima del xxxxxx, allorquando scadranno i 36 mesi dal termine di fruizione dell’indennità di mobilità attualmente in essere.
Alla luce dei motivi sopra esposti, si chiede il ricalcolo tramite procedura informatica con il recepimento della contribuzione volontaria e conseguente certificazione del diritto a pensione da salvaguardia ex Legge 232/2016.


Addì, xxxxxTizio Caio
Ringraziano per il messaggio: fcampa60

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27/04/2018 21:40#52355 da fcampa60
Risposta da fcampa60 al topic Ottava salvaguardia.
Nicola,
sono nato il 19-09-1960.
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari l'ho presentata il 20-02-2017 quando mi trovavo in Mobilità, mentre la risposta negativa l'ho ricevuta nella cassetta postale INPS il 15-03-2017 quando già avevo ripreso a lavorare a Tempo Determinato.
Complessivamente la mia ultima attività a T.D. ha avuto una durata di 10 mesi dal 1-03-2017 al 31-12-2017.

Grazie, saluti. F

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27/04/2018 19:43#52353 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Ottava salvaguardia.
fcampa,
il Messaggio INPS n. 20286 del 10 dicembre 2012 prevede che le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata, anche le istanze prodotte da soggetti in mobilità devono essere definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.
Nel suo caso, però ha presentato domanda a mobilità sospesa perché ha stipulato un contratto a tempo determinato.
Dovrebbe precisare il periodo inizio-fine di questo rapporto di lavoro, oltre la sua data di nascita.

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27/04/2018 17:09#52341 da Daniele959
Risposta da Daniele959 al topic Ottava salvaguardia.
Grazie infinite Nedro,
era purtroppo quello che sospettavo.
Pazienza speriamo per il prossimo anno.
Saluti
Daniele

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27/04/2018 16:22#52338 da fcampa60
Risposta da fcampa60 al topic Ottava salvaguardia.
Grazie Nicola e Filomena,
per le risposte tempestive.
Effettivamente è stata la Funzionaria a darmi la sua mail chiedendomi di ricontattarla una volta avuta l'autorizzazione ai Versamenti ed io spero che tenga fede a quanto mi aveva promesso.

Io avevo capito che per la categoria dei salvaguardati "in mobilità" non era necessario avessero già il permesso di prosecuzione volontaria .

La voce sulla necessità di farne domanda entro il 2 Marzo 2017 mi era giunta da colleghi, ed anche se il patronato non ha voluto farmela contestualmente alla domanda di salvaguardia, io comunque qualche giorno dopo l'ho ugualmente inoltrata presso altro ufficio (in febbraio 2017) solo che è stata valutata dall'INPS a Marzo quando nel frattempo avevo ripreso a lavorare a T.D. e me l'ha respinta.

Scusate, ma non c'era stata anche una interrogazione parlamentare presentata dall'On. Gnecchi che sembrava aver chiarito a questo proposito?

Grazie di nuovo.
Un saluto a tutti.

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