Ottava salvaguardia [Discussione Unificata]
- ciano56
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Un grazie per il tuo prezioso aiuto.
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- CAT-ALDO
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che però ne ho bisogno per 14 sett. ad ottobre, tu ignorali.
Saluti. ALDO.
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- macor
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Ciao
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- ciano56
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questa pec io non so nemmeno come si faccia ad avere.
grazie in anticipo per i vostri consigli.
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- ughito
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Nicola54 ha scritto: Ughito,
il comma 214d contenuto nell'art. 1 della legge n.232/2016 prevede la salvaguardia per 7.800 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 o in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Se la ITL le ha risposto positivamente rientra in una di queste due categorie perché la restante parte del comma 214d prevede la salvaguardia per lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Come scritto in precdenza l'accoglimento della ITL è condizione necessaria e preliminare, ma non sufficiente per ottenere la salvaguardia.
Si ritiene indispensabile, per gli uomini, il requsito minimo di 35 anni di contributi per perfezionare la quota che deve necessariamente essere perfezionata entro il 31 dicembre 2017, perché la decorrenza della pensione ante Fornero deve avvenire prima del 6 gennaio 2019, pena reiezione della domanda.
Lei era in possesso di almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2017? No!
Quindi non può essere salvaguardato ed il patronato avrebbe dovuto sapere che la domanda sarebbe stata con esito infruttuoso.
Per rispondere all'altra sua domanda, coloro che abbiano il primo accredito a decorrere dal 1 gennaio 1996 percepiscono la pensione con il computo interamente contributivo ed hanno dei requisiti diversi.
Grazie Nicola, molto gentile.
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- Nicola54
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il comma 214d contenuto nell'art. 1 della legge n.232/2016 prevede la salvaguardia per 7.800 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 o in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Se la ITL le ha risposto positivamente rientra in una di queste due categorie perché la restante parte del comma 214d prevede la salvaguardia per lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Come scritto in precdenza l'accoglimento della ITL è condizione necessaria e preliminare, ma non sufficiente per ottenere la salvaguardia.
Si ritiene indispensabile, per gli uomini, il requsito minimo di 35 anni di contributi per perfezionare la quota che deve necessariamente essere perfezionata entro il 31 dicembre 2017, perché la decorrenza della pensione ante Fornero deve avvenire prima del 6 gennaio 2019, pena reiezione della domanda.
Lei era in possesso di almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2017? No!
Quindi non può essere salvaguardato ed il patronato avrebbe dovuto sapere che la domanda sarebbe stata con esito infruttuoso.
Per rispondere all'altra sua domanda, coloro che abbiano il primo accredito a decorrere dal 1 gennaio 1996 percepiscono la pensione con il computo interamente contributivo ed hanno dei requisiti diversi.
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
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