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Pensioni dei Quota 96 della Scuola - Notizie ed Approfondimenti
- gino
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25/08/2014 20:17#4288
da gino
Risposta da gino al topic Pensioni dei Quota 96 della Scuola - Notizie ed Approfondimenti
De Cesare figurati. Noi siamo abituati ormai alle beghe ed ai tranelli dell'inps e quindi ci abbiamo fatto tanta esperienza. La risposta è questa: perchè purtroppo, secondo la vecchia disciplina, dal 2012 sarebbero stati necessari 65 anni di età e non piu' 61 anni.
La salvaguardia infatti fa rivivere le norme che, secondo la disciplina vigente al 2011, sarebbero entrate in vigore dopo il 2011. E tale disciplina prevedeva per l'appunto che dal 2012 sarebbero stati necessari 65 anni di età e non piu' 61 anni. Questa è la fregatura. Altrimenti se fosse come dici tu tutti noi salvaguardati avremmo potuto mantenere come dice Giorgione la quota 96, quella vigente nel 2011 per sempre mentre invece ci è scattata la quota 97 dal 2013. Perchè? Perche la vecchia disciplina prevedeva che dal 2013 sarebbe scattata la quota 97 e non piu' la 96. Così accadrà anche per il comparto scuola.
Il nuovo alinea reciterà così: "Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (seguono le categorie dei 65mila salvaguardati...."
E' una questione interpretativa che capisco non essere semplice da comprendere a primo occhio ma purtroppo noi che ci siamo capitati lo sappiamo bene perchè lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. E dubito che per questa deroga le cose andranno diversamente.
Per questo senti parlare solo di quota 96. Chi infatti aveva raggiunto i 40 di contributi tra il 1.1.2012 ed il 31.8.2012 ora è già uscito con la pensione anticipata. E gli uomini che avevano 65 anni raggiunti nello stesso periodo ora sono usciti con la pensione di vecchiaia post Riforma Fornero (che chiede 66 anni).
Fammi sapere se ti è chiaro, un saluto Gino
La salvaguardia infatti fa rivivere le norme che, secondo la disciplina vigente al 2011, sarebbero entrate in vigore dopo il 2011. E tale disciplina prevedeva per l'appunto che dal 2012 sarebbero stati necessari 65 anni di età e non piu' 61 anni. Questa è la fregatura. Altrimenti se fosse come dici tu tutti noi salvaguardati avremmo potuto mantenere come dice Giorgione la quota 96, quella vigente nel 2011 per sempre mentre invece ci è scattata la quota 97 dal 2013. Perchè? Perche la vecchia disciplina prevedeva che dal 2013 sarebbe scattata la quota 97 e non piu' la 96. Così accadrà anche per il comparto scuola.
Il nuovo alinea reciterà così: "Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (seguono le categorie dei 65mila salvaguardati...."
E' una questione interpretativa che capisco non essere semplice da comprendere a primo occhio ma purtroppo noi che ci siamo capitati lo sappiamo bene perchè lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. E dubito che per questa deroga le cose andranno diversamente.
Per questo senti parlare solo di quota 96. Chi infatti aveva raggiunto i 40 di contributi tra il 1.1.2012 ed il 31.8.2012 ora è già uscito con la pensione anticipata. E gli uomini che avevano 65 anni raggiunti nello stesso periodo ora sono usciti con la pensione di vecchiaia post Riforma Fornero (che chiede 66 anni).
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25/08/2014 19:22#4286
da de cesare
Risposta da de cesare al topic Pensioni dei Quota 96 della Scuola - Notizie ed Approfondimenti
Scusate continuo a non capire perchè una donna che non aveva 61 anni entro il 31.12.2011 ma li compie entro l’anno scolastico 2011-12 non sarebbe rientrata nel personale scolastico di cui parlava l’emendamento.
Il testo dell’emendamento recitava: “ All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,»
L’alinea del comma 14 recita così:
“Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011,…”
P.S.: Ovviamente i miei interventi non hanno nessun senso polemico nei confronti degli amici che stanno partecipando al forum e che mi stanno aiutando a “capire”…
Il testo dell’emendamento recitava: “ All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,»
L’alinea del comma 14 recita così:
“Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011,…”
P.S.: Ovviamente i miei interventi non hanno nessun senso polemico nei confronti degli amici che stanno partecipando al forum e che mi stanno aiutando a “capire”…
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- giorgione
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25/08/2014 18:17#4280
da giorgione
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Risposta da giorgione al topic Pensioni dei Quota 96 della Scuola - Notizie ed Approfondimenti
Cesare e Gino ciao. Mi intrometto nella discussione per precisare che le normative in materia di salvaguardia fanno salva la disciplina che sarebbe stata in vigore per il periodo successivo al 2011. E ciò dovrebbe valere anche per i quota 96 della scuola (perchè l'intervento si insinua proprio sul comma 14 dell'articolo 24 del Dl 201/2011 che specifica l'ambito derogatorio dei 170mila lavoratori che attualmente beneficiano della salvaguardia, e dunque già sappiamo cosa intende il ministero del lavoro ed inps per "salvaguardia"). Concorderei quindi con il buon Gino che ha annusato la questione.
In altri termini mantegono in vigore le norme che sarebbero entrate in funzione dal 2012 in poi che prevedevano un lento innalzamento dei requisiti, e non congelano quindi la disciplina vigente al 31.12.2011. Altrimenti tutti i salvaguardati dovrebbero poter accedere con i requisiti vigenti al 31.12.2011: che significa quota 96 per tutti sino al 2020!! Magari.
Nell'emendamento cassato si intende(va) infatti precisare che mantengono le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del Dl 201/2011 4mila soggetti del comparto scuola che avrebbero maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012.
A mio avviso si parla dunque di coloro che, con la normativa che sarebbe stata vigente al 31.12.2011, per il periodo successivo al 2011, avrebbero perfezionato un diritto a pensione entro il 31.8.2012.
Ossia
Pensione vecchiaia
65 anni per uomini e donne e 20 di contributi (15 per talune categorie)
Pensione anzianità
- 40 anni di contributi
- quota 96 (60 anni e 36 di contributi o 61 anni e 35 di contributi). La quota 96 del resto non mutava con lo scoccare del 2012 (rimaneva tale sino al 31.12.2012).
Naturalmente sarei lieto se fossi smentito dall'Inps e se potessero accedere anche le donne con 61 anni di età per la vecchiaia. Ma dubito in una clemenza da parte dell'inps.
Ovviamente seguiremo la vicenda....
In altri termini mantegono in vigore le norme che sarebbero entrate in funzione dal 2012 in poi che prevedevano un lento innalzamento dei requisiti, e non congelano quindi la disciplina vigente al 31.12.2011. Altrimenti tutti i salvaguardati dovrebbero poter accedere con i requisiti vigenti al 31.12.2011: che significa quota 96 per tutti sino al 2020!! Magari.
Nell'emendamento cassato si intende(va) infatti precisare che mantengono le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del Dl 201/2011 4mila soggetti del comparto scuola che avrebbero maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012.
A mio avviso si parla dunque di coloro che, con la normativa che sarebbe stata vigente al 31.12.2011, per il periodo successivo al 2011, avrebbero perfezionato un diritto a pensione entro il 31.8.2012.
Ossia
Pensione vecchiaia
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Pensione anzianità
- 40 anni di contributi
- quota 96 (60 anni e 36 di contributi o 61 anni e 35 di contributi). La quota 96 del resto non mutava con lo scoccare del 2012 (rimaneva tale sino al 31.12.2012).
Naturalmente sarei lieto se fossi smentito dall'Inps e se potessero accedere anche le donne con 61 anni di età per la vecchiaia. Ma dubito in una clemenza da parte dell'inps.
Ovviamente seguiremo la vicenda....
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- de cesare
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25/08/2014 17:42#4277
da de cesare
Risposta da de cesare al topic Pensioni dei Quota 96 della Scuola - Notizie ed Approfondimenti
mah...non mi trovo!!... lo so che dal 2012 le donne del pubblico impiego dovevano avere 65 anni: ma la domanda è questa: se per il personale della scuola (secondo l'emendamento comunque stralciato) i paletti dei requisiti prefornero sono spostati dal 31.12.2011 al 31.8.2012, questo non dovrebbe valere anche per le pensioni di vecchiaia delle donne del personale scuola?....Insomma una donna che compie 61 anni entro il 31.8.2012..non dovrebbe essere "recuperata", come coloro che raggiungono quota 96 non al 31.12.2011 ma al 31.8.2012?
Cerco ancora una volta aiuto... grazie.
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- gino
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25/08/2014 14:59#4272
da gino
Risposta da gino al topic Pensioni dei Quota 96 della Scuola - Notizie ed Approfondimenti
Purtroppo dal 2012 le donne nel pubblico dovevano raggiungere i 65 anni di età per la vecchiaia. 61 anni era sino al 2011... diverse colleghe già avevano le mani in testa....poi è arrivata la fornero e ha portato l'età a 66 anni.
Se provi con i 40 anni di contributi raggiunti al 31.8.2012 il programma ti da' invece risposta positiva....
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25/08/2014 14:29#4271
da de cesare
Risposta da de cesare al topic Pensioni dei Quota 96 della Scuola - Notizie ed Approfondimenti
L'emendamentp (comunque bocciato) prevedeva che i requisiti prefornero dovevano essere posseduti, per il personale scuola, al 31.8.12. Ma tra questi requisiti, oltre le quote, vi erano anche i 40 anni di servizio o i 61 anni di età per le donne e 65 per gli uomini. Perchè si parla solo delle quote e non anche di questi requisiti? Anche il software per la verifica del possesso dei requisiti è tarato solo su quota 96: se, da donna indico di avere 61 anni al 31.8.2012, non avendo almeno 35 anni di servizio la risposta è che non ho diritto alla deroga. Secondo me è un errore. O sbaglio io?
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