APE Volontaria [Discussione Unificata]
- Nicola54
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ai sensi e per gli effetti del messaggio INPS n. 1481/2018 l’APE sociale non può essere riconosciuta nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale lo status di invalido pari o superiore al 74% o si sia verificato il decesso dell’assistito.
Il venir meno delle predette condizioni successivamente alla data di decorrenza effettiva dei trattamenti non fa venir meno il diritto.
Pertanto nel caso il decesso avvenga prima della decorrenza si perde il beneficio, altrimenti resta fermo il diritto alla prestazione.
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- sragni
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ancora una domanda.
Nell'ipotesi che la persona con handicap, cioe' l'assistito, venisse a mancare, cosa succedera'?
Si perdera il diritto ad APE Social e quindi bisognera' aspettare maturazione requisito di vecchiaia? ..oppure APE Social conta comunque come contributito figurativo al diritto e si puo' optare per la pensione anticipata (o Q100) se questi requisiti vengono maturati prima della "vecchiaia"?
Grazie come sempre
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Nicola54 ha scritto: sragni,
la risposta è positiva alla condizione che l'handicap sia ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/1992 e non del comma 1.
Si presentano due istanze distinte.
La prima è quella di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, mentre la seconda è la domanda di accesso alla prestazione che è subordinata al buon esito della prima.
Le consiglio di presentare la prima domanda entro il 31 marzo 2019 perché così come ai sensi della Circolare INPS 100/2017 è possibile presentare la domanda in quanto il requisito anagrafico può essere perfezionato in via prospettica alla condizione che si maturi entro la fine dell'anno.
In questo modo evita il rischio che non residuino risorse sufficienti,così come stabilite a norma di legge.
La seconda domanda può presentarla contestualmente alla prima, ma anche successivamente.
Sua cugina deve deve compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 tra quelli indicati dalla legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici dell’assistito, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave nonché allegarne il relativo documento.
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- sragni
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Se non ci fosse (..uno come lei)..bisognerebbe inventarlo
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- Nicola54
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la risposta è positiva alla condizione che l'handicap sia ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/1992 e non del comma 1.
Si presentano due istanze distinte.
La prima è quella di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, mentre la seconda è la domanda di accesso alla prestazione che è subordinata al buon esito della prima.
Le consiglio di presentare la prima domanda entro il 31 marzo 2019 perché così come ai sensi della Circolare INPS 100/2017 è possibile presentare la domanda in quanto il requisito anagrafico può essere perfezionato in via prospettica alla condizione che si maturi entro la fine dell'anno.
In questo modo evita il rischio che non residuino risorse sufficienti,così come stabilite a norma di legge.
La seconda domanda può presentarla contestualmente alla prima, ma anche successivamente.
Sua cugina deve deve compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 tra quelli indicati dalla legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici dell’assistito, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave nonché allegarne il relativo documento.
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- sragni
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Quindi entro Nov 2019 dovra' fare domanda di Ape Sociaol (che scade a fine 2019) e, in caso di accoglimento della domanda a Gennaio 2020 avra il primo pagamento.
Grazie ancora
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- Nicola54
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''Secondo voi rientra tra i beneficiari dell'APE SOCIAL, maturando i 63 anni a Dicembre 2019,
assistendo un parente -convivente- affine di 1 grado (suocera, ovvero madre del coniuge) ed avendo maturato 35 anni di contribuzione a fine 2018?''.
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La risposta è positiva, ma alla condizione che la residenza di sua cugina e quella della sua suocera coincidano.Nella carta d'identità di entrambi indirizzo e numero civico debbono essere uguali.
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