Entro il prossimo 29 dicembre gli autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, professionisti con partita iva) iscritti all'INPS che hanno presentato domanda di esonero contributivo (cd. anno bianco) dovranno versare l'eventuale differenza rispetto al totale della contribuzione dovuta. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3974/2021 in cui spiega che dal 29 novembre gli interessati potranno conoscere l'importo concesso a titolo di esonero (provvisoriamente).
Anno bianco
Come noto la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2021) ha previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato nel limite massimo di 3.000 euro. Tra i requisiti occorre aver percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. I requisiti non si applicano a chi ha avviato l'attività nel corso del 2020.
La domanda di esonero andava presentata all'INPS entro il 30 settembre. La contribuzione che forma oggetto di esonero è quella di competenza dell'anno 2021 in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno in corso. L'Inps ha regolato l'istituto con la Circolare n. 124/2021.
Verifiche preliminari
L'Inps comunica di aver completato la prima fase della verifica dei requisiti tra cui, in particolare, l'accertamento dell'iscrizione ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, gestione separata INPS), assenza di contratto di lavoro subordinato, assenza di titolarità di pensione diretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità). L'esito è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa; dal 29 novembre 2021, inoltre, sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero. Tale importo è riconosciuto provvisoriamente nelle more del completamento delle ulteriori fasi di verifica dei requisiti concessori (es. accertamento del calo del fatturato, verifica del reddito non superiore a 50mila euro, regolarità contributiva, eccetera).
L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista. Si rammenta che se l'interessato ha un rapporto di lavoro subordinato o acquisisce lo status di pensionato l'esonero potenzialmente si riproporziona su base mensile.
Pagamento entro il 29 dicembre
Se l'esito della domanda è stato positivo nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021, dovesse eccedere l’importo concesso dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021, senza aggravio di sanzioni civili e interessi. Spirato il termine la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili per le omissioni contributive. Entro il medesimo termine vanno pagati anche i contributi in scadenza nel corrente mese di novembre.
Ad esempio per gli artigiani e commercianti l'esonero interessa le tre rate di contribuzione fissa dovuta per l'anno 2021 il cui importo è 2.877,12€ (15.953€*0,24 + 7,44 euro di maternità / 4 = 959,04 * 3 = 2.877,12€). Se l'interessato si fosse pensionato dal 1° luglio 2021 lo sgravio di 3.000€ si ridurrebbe a 1.500€ (cioè spetterebbe solo per i mesi da gennaio a giugno) e sgraverebbe per intero la prima rata (959,09€) e parzialmente la seconda rata (540,96€). Ebbene il contribuente dovrà saldare entro il 29 dicembre 2021 la seconda rata (959,04€ - 540,96€ = 418,08€) e l'intera terza rata (959,04€) la cui scadenza originaria è il 16 novembre 2021.
Documenti: Messaggio Inps 3974/2021