L'Inps è pronta all'invio dell'«invito» a regolarizzare il pagamento dei contributi scaduti agli autonomi a cui sia stata respinta la domanda di ammissione all'anno bianco. Con il rigetto, infatti, gli interessati non saranno più considerati in regola con il DURC e dovranno regolarizzare la posizione entro l'ordinario termine di 15 giorni dalla notifica. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4184/2021 ad integrazione delle indicazioni già fornite a metà novembre con il messaggio n. 3974/2021.
In tale sede era stato precisato che, in caso di accoglimento dell’istanza per l'esonero contributivo (cd. anno bianco), la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, data determinata applicando il termine di trenta giorni alla data del 29 novembre 2021, giorno in cui sono resi disponibili nel “Cassetto previdenziale” gli importi dell’esonero concesso. Ciò comporta l’esclusione dell’eccedenza da versare fino alla predetta data del 29 dicembre 2021 dalla determinazione dell’eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare (regolarità contributiva).
Regolarità contributiva
Tuttavia se la domanda è stata rigettata, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, non darà luogo alla regolarità contributiva e sarà richiesta con l’invito a regolarizzare. Su queste cifre, peraltro, i contribuenti dovranno pagare le sanzioni civili dalle rispettive date di scadenza legale di versamento. Sarà possibile chiedere il riesame della domanda (attraverso modalità che saranno rese note dall'INPS nei prossimi tempi) ma tale richiesta non consentirà comunque di sanare la regolarità contributiva nelle more della revisione dell'istanza.
L'Inps spiega, infine, che con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che l’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità (cioè si tratta delle tre rate di competenza nel 2021 e con scadenza entro fine 2021). Pertanto, restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva finalizzata al perfezionamento delle verifiche da effettuarsi successivamente alla comunicazione, anche parziale, di accoglimento.
Documenti: Messaggio Inps 4184/2021