Anno bianco, 30 giorni per le istanze di riesame

Venerdì, 18 Febbraio 2022
I chiarimenti in un documento INPS dopo il completamento della prima fase di istruttoria. Possibile inoltrare ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la fruizione dell'esonero contributivo.

Gli autonomi a cui sia stata respinta la domanda per l'anno bianco, cioè l'esonero contributivo disciplinato dalla legge n. 178/2020, hanno trenta giorni di tempo per presentare istanza di riesame all'INPS allegando eventuale ulteriore documentazione che attesti di trovarsi nelle condizioni per la fruizione del beneficio. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 803/2022 in cui spiega che in assenza della documentazione richiesta la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fatta salva la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria.

Anno bianco

Come noto la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato nel limite massimo di 3.000 euro. Tra i requisiti occorre aver percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000€ e subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. I requisiti non si applicano a chi ha avviato l'attività nel corso del 2020.

La domanda di esonero andava presentata all'INPS entro il 30 settembre. La contribuzione che forma oggetto di esonero è quella di competenza dell'anno 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021 L'Inps ha regolato l'istituto con la Circolare n. 124/2021.

Controlli preliminari completati

Alla fine di novembre 2021 l'INPS ha completato i controlli preliminari circa le condizioni di spettanza del beneficio (es. regolarità di iscrizione alla gestione assicurativa, assenza di rapporti di lavoro subordinato, assenza di titolarità di pensione diretta ad eccezione dell'AOI, eccetera) informando gli interessati circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza e gli importi provvisoriamente riconosciuti (gli interessati avrebbero dovuto versare la contribuzione residua entro il 29 dicembre 2021). 

Riesame

Ebbene l'INPS spiega che avverso il rigetto (o l'accoglimento parziale) è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi attraverso il link «Riesame», accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero ed utilizzando l'apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale. Tra le reiezioni più comuni c'è quella della titolarità di un rapporto di lavoro dipendente (non compatibile con la fruizione dell'esonero).

In tal caso il contribuente deve allegare alla richiesta di riesame la comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (ad es. copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). Esclusivamente per i lavoratori autonomi dello spettacolo è possibile produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo” o la fattura o notula emessa relativa al compenso percepito o qualsiasi altra documentazione utile.

Se l'istanza è stata respinta per non aver potuto l'INPS accertare i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale (es. commercianti, artigiani e agricoli autonomi) il richiedente può produrre un'autocertificazione della comunicazione della iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione con indicazione di data e n. protocollo oppure - se non è tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio - la dichiarazione di presentazione della domanda di iscrizione nella gestione autonoma con indicazione della data di iscrizione, data e numero di protocollo della richiesta di iscrizione.

Resta ferma la possibilità di presentare ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria.

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