Fondo professionale
I chiarimenti riguardano le modalità di versamento della contribuzione dovuta al «Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali» di recente istituzione. L'Inps aveva già fornito chiarimenti con la circolare n. 77/2021 in ordine alla compilazione del flusso Uniemens e di versamento dei contributi arretrati e correnti per i datori di lavoro con più di tre dipendenti. Per il finanziamento del fondo sono previsti due tipi di contributi: ordinario e addizionale. La misura del contributo ordinario, dovuto a prescindere dall'effettivo ricorso alle prestazioni, è rispettivamente pari allo 0,45% della retribuzione imponibile IVS (di cui un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti e dello 0,65% se occupano mediamente più di quindici dipendenti. Il superamento della soglia è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Il contributo addizionale, in misura fissa, è dovuto nel caso di fruizione dell'assegno ordinario. È pari, per tutti, al 4% delle retribuzioni delle ore perse dai lavoratori ed è interamente a carico del datore di lavoro.
Nella medesima Circolare l'Inps aveva precisato che i datori di lavoro devono effettuare i versamenti contributivi dal mese di maggio (scadenza 16 giugno) mentre la regolarizzazione del versamento contributivo arretrato, relativo al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (quindi entro il 16 agosto, in realtà 20 agosto atteso lo slittamento per la pausa estiva).
Più tempo per i versamenti
Ebbene nel messaggio n. 2265/2021, l'Inps comunica che nel caso in cui i datori di lavoro non riescano ad assolvere l'obbligo contributivo relativo alla mensilità maggio 2021, potranno inserire l'importo dovuto per tale mese sulle denunce di competenza di giugno o di luglio 2021 (quindi con versamenti al 16 luglio o al 20 agosto 2021). Chi si avvale della proroga, al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell'aliquota contributiva, deve richiedere, entro il prossimo 30 giugno, alla sede dell'Inps competente, tramite «Cassetto previdenziale», l'eliminazione del codice di autorizzazione («0S – 6G») per la sola mensilità di maggio 2021.