Tra le prestazioni agevolate il comma 190 dell'articolo 1 della legge 208/2015 modificando il comma 2 dell'articolo 51 del Tuir ha incluso anche le somme o le prestazioni corrisposte ai lavoratori per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. In base alla nuova norma, non concorrono, in particolare, a formare il reddito di lavoro dipendente «le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti». Si tratta di una misura degna di un certo rilievo grazie alla quale l'azienda può erogare dei benefit (anche sotto forma di somme economiche a titolo di rimborso spese) con l'obiettivo di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative; il dipendente, dal canto suo, potrà evitare di pagare tasse su tali somme.
Ai fini dell'individuazione della prima categoria (familiari anziani), la recente circolare delle Entrate numero 28/E/2016 ha indicato che si deve fare riferimento, in assenza di richiami normativi specifici, ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite d'età considerato per il riconoscimento di una maggiore detrazione d'imposta (art. 13, comma 4, del Tuir). Maggiore detrazione che, tuttavia, l'ultima legge di bilancio ha sostanzialmente eliminato. Per individuare la seconda categoria (familiari non autosufficienti) il documento ministeriale precisa che tale è la condizione dei soggetti che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti; è inoltre considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere attestato anche attraverso una sola delle predette condizioni e deve risultare da apposita certificazione medica. Relativamente ai bambini, la non autosufficienza deve necessariamente essere ricollegata all'esistenza di patologie.
Appare utile segnalare che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti dall'azienda alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit , nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono anche in base alle nuove previsioni normative alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Altra novità assoluta è la possibilità di applicare la disciplina fiscale di favore anche nel caso in cui l'erogazione dei benefit da parte del datore di lavoro avvenga per mezzo di «documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». La nuova possibilità, in particolare, è prevista al comma 3-bis dell'art. 51 del Tuir (introdotto dall'art. 1, comma 190, lett. b della legge Stabilità 2016) ed è disciplinata dall'art. 6 del decreto 25 marzo 2016 che definisce e chiama «voucher» i predetti «documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico».