Scadrà il 22 dicembre 2022 (anziché il 16 dicembre) il termine di versamento della contribuzione sospesa ai sensi dell’articolo 39, co. 1-bis del dl n. 50/2022 convertito con legge n. 91/2022 (cd. «decreto aiuti») per il settore sportivo. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4358/2022 pubblicato ieri a seguito della novella apportata dall’articolo 18 del dl n. 176/2022.
Sospensione contributiva
I chiarimenti riguardano le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che operano in competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020. Nei loro confronti il dl n. 50/2022 ha disposto la sospensione sia degli adempimenti informativi che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresa la quota di competenza del lavoratore) in scadenza nel periodo temporale dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 nonché le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296). L’Inps ha fornito istruzioni in merito con la Circolare n. 105/2022.
Si tratta, in sostanza, delle contribuzioni di competenza da dicembre 2021 ad ottobre 2022 per le aziende con dipendenti e delle aziende committenti.
Proroga al 22 dicembre
In tale sede era stato precisato che i datori di lavoro interessati avrebbero dovuto provvedere al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 senza applicazione di sanzioni o interessi. Ebbene l’Inps spiega che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 18 del dl n. 176/2022, il termine è stato posticipato al 22 dicembre 2022.
Entro la medesima data dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Il documento, infine, aggiunge che, per espressa previsione di legge non si farà luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Documenti: Messaggio Inps 4358/2022