Come noto l'articolo 7 della legge 81/2017 ha previsto la stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ricomprendendo nella tutela anche i dottorandi di ricerca, borsisti ed assegnisti prima esclusi dalla tutela. La modifica è stata finanziata attraverso un incremento dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione separata dell'Inps: a partire dal 1° luglio 2017 i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, devono corrispondere un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento che si somma al contributo del 32% destinato al finanziamento della tutela previdenziale (IVS) e allo 0,72% necessario per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera.
Complessivamente, pertanto, l'aliquota dovuta sale al 33,23% del reddito conseguito dal 32,72% dovuto sino al 30 giugno 2017. La nuova aliquota aggiuntiva dello 0,51% si applica a partire dai compensi percepiti dal 1° luglio 2017. Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.
Soggetti esclusi
Per espressa previsione normativa, sono interessati all'aumento dello 0,51% i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da: Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva i compensi corrisposti in qualità di: componenti commissioni e collegi; Amministratori di enti locali; Venditori porta a porta ; Rapporti occasionali autonomi; Associati in partecipazione (non ancora cessati); Medici in Formazione specialistica. Naturalmente nessun incremento si verifica per i titolari di partita Iva cui recentemente il legislatore ha ridotto il contributivo IVS dal 27 al 25% del reddito annuo e per i titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria.
Versamento dei contributi
I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. L'Inps ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie. La presentazione delle denunce emens dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.
Documenti: Circolare Inps 122/2017