Fissata dall'Inail la speciale riduzione dei premi per il 2023. Quest'anno lo sconto vale il 15,17% e si applica ancora ai soli premi speciali per alunni e studenti, per malattie da esposizione a raggi X e sostanze radioattive e ai contributi dell'agricoltura, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria. Da quest'anno, invece, non si applica più ai premi speciali per facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti a frantoi, candidati all'emigrazione alla prova d'arte, allievi corsi IeFP, volontari e percettori Rdc in Puc, per i quali l'anno scorso sono state approvate le nuove tariffe. A spiegarlo, tra l'altro, è l'Inail nella circolare numero 12/2023 pubblicata l’altro giorno.
La riduzione
La riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata introdotta in via sperimentale dall'art. 1, comma 128, della legge stabilità del 2014 (legge n. 147/2013), con validità per il triennio 2014/2016, in attesa della revisione delle tariffe dei premi che è avvenuta solo a partire dal 1° gennaio 2019. Dallo scorso anno, pertanto, la riduzione percentuale non si applica più in quanto le nuove tariffe hanno sostanzialmente assorbito la precedente riduzione. La revisione delle tariffe ha interessato non solo i lavoratori dipendenti (Tariffa Ordinaria Dipendenti) ma anche i titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova tariffa del settore Navigazione. Come detto lo scorso anno (decreto 6 settembre 2022) si è proceduto pure alla revisione delle tariffe dei premi speciali per facchini, barrocciai, vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti a frantoi, candidati all'emigrazione alla prova d'arte, allievi corsi IeFP, volontari e percettori Rdc in Puc.
La riduzione continua, invece, ad applicarsi anche nel 2023 a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato. Si tratta, in particolare, dei premi speciali per alunni e studenti di scuole o istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; dei premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93; dei contributi assicurativi della gestione Agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Sconto al 15,17%
Ebbene con riguardo ai predetti settori l'Inail ha fissato con determina numero 176/2022 lo sconto per l'anno 2023 in misura del 15,17% e ha aggiornato gli «indici di gravità medi» (Igm) necessari per l'applicazione nei vari settori. Non sono state modificate le modalità applicative e di calcolo dello sgravio rispetto al passato: i beneficiari sono determinati in base all'andamento infortunistico aziendale, individuato in base a criteri differenziati a seconda che l'azienda abbia iniziato o meno attività da un biennio.
Per l'anno 2023, spiega l'Inail, rientrano tra i beneficiari i soggetti con inizio attività prima del 3 gennaio 2021 individuati attraverso il criterio del confronto tra l’Indice di gravità medio (Igm) e l’Indice di gravità aziendale (Iga).
Viceversa, per i soggetti che hanno iniziato attività da non oltre un biennio (cioè attività con data avvio successiva al 2 gennaio 2021), la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Quest’anno per i settori diversi dall’agricoltura la domanda deve essere presentata con il nuovo servizio online "Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali". Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda "Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura".
La riduzione del cuneo, nella nuova misura del 15,17%, spiega infine l'Inail, continuerà ad essere applicata per l'anno 2023, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato l'istanza nel corso del suddetto biennio.