In particolare dal valore mensile del REI (che varia da 187 a 539 euro al mese a seconda della numerosità del nucleo familiare) occorre sottrarre il valore dei trattamenti assistenziali eventualmente percepiti da parte di componenti il nucleo familiare, ad esclusione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. Dunque dal beneficio mensile occorre dedurre le prestazioni di invalidità civile (come l'assegno mensile e la pensione di inabilita' civile) ma non l'indennità di accompagnamento per i disabili in condizione di non autosufficienza che, come noto, non è sottoposta ad alcuna verifica reddituale. Detti trattamenti sono soggetti all’obbligo di trasmissione, ai sensi del Regolamento del Casellario dell'Assistenza (DM 16 dicembre 2014, n. 206) da parte dei singoli enti erogatori, nelle more dell'adozione della disciplina attuativa del Sistema informativo unitario dei servizi (SIUSS) di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
A tal proposito va segnalato che i trattamenti di invalidità civile, come si ricorderà, non sono più annoverati nell'ambito del reddito disponibile ai fini ISEE (ai seguito delle recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa). Pertanto se da un lato tali trattamenti non costituiscono più reddito rilevante in grado di incidere sull'ISEE e sulla ISR del nucleo familiare, dall'altro, possono incidere sulla misura del REI riducendo o azzerando l'importo concretamente erogabile in favore delle famiglie. Solo l'indennità di accompagnamento è considerata neutra da questo punto di vista.
Le altre prestazioni esenti
Oltre all'indennità di accompagnamento l'Inps precisa che sono cumulabili con il REI le prestazioni che non costituiscono "trattamenti assistenziali", ovvero quelle erogate in forma diversa da quella dei "contributi economici", di cui alla sezione A1 della Tabella 1 del citato Regolamento attuativo del Casellario dell'Assistenza nonchè di quelle definite ai sensi dell'articolo 4, co. 3 del Dlgs 147/2017 tra cui:
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell’ambito del progetto personalizzato stipulato a seguito dell'adesione al Rei da parte del nucleo familiare a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi".
Sono così cumulabili con il REI, ad esempio, i buoni spesa, buoni pasto, i contributi erogati per sostenere le spese per l'affitto, i contributi economici per i servizi scolastici o per i disabili, gli assegni di cura e i voucher per l'assistenza domiciliare dei disabili, i buoni lavoro e i buoni vacanze. Mentre non sono cumulabili, e vanno pertanto sottratte l'Assegno familiare e quello di maternità erogato dai comuni e la Carta Acquisti (cioè le prestazioni individuate dai codici da A1.01 ad A1.04, comprese tra quelle elencate nella sez. A1 della Tabella 1 del Regolamento del Casellario di cui al Dm 206/2014.)