Riesame entro 30 giorni
Il primo chiarimento Inps riguarda i termini per produrre istanza di riesame. Ove il richiedente intenda contestare l'esito della domanda di ReI (ad esempio per l'attribuzione di un importo inferiore a quello previsto o nel caso di negazione del beneficio) può presentare istanza di riesame non oltre 30 giorni dalla sua ricezione. L’istanza deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente attraverso una delle seguenti modalità: a) in forma cartacea, direttamente allo sportello; b) all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS; c) per posta ordinaria. Saranno prese in considerazione solo le istanze di revisione avverso provvedimenti definitivi: eventuali istanze di riesame presentate prima della definizione del procedimento saranno gestite come mere istanze di sollecito.
Competenze articolate Inps-Comuni
Il secondo chiarimento riguarda quelle istanze di riesame che abbiano ad oggetto i requisiti la cui verifica compete ai Comuni. Si tratta cioè della verifica dei requisiti relativi alla residenza ed alla cittadinanza nonchè di alcuni dei requisiti familiari, previsti per le domande presentate entro il 31 maggio 2018 (in particolare l'accertamento dello stato di gravidanza mediante riscontro della documentazione medica, nonchè l'accertamento della presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore). Ebbene nel caso l'istanza di riesame abbia ad oggetto requisiti la cui verifica è domandata al Comune la Struttura INPS interesserà il Comune competente, che potrà valutare la fondatezza delle ragioni espresse nell’istanza di riesame, comunicandone l’esito all’Istituto, che a sua volta provvederà a notificarlo al richiedente. Dei Comuni è pure la competenza all'accertamento della composizione del nucleo familiare autodichiarato in DSU perchè questi enti sono destinatari delle anagrafi dei residenti, sulla cui base è costruito il nucleo ISEE. Diversamente, per i restanti requisiti familiari, per quelli concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente e per quelli relativi all’incompatibilità, la competenza della verifica degli stessi, anche in sede di riesame, è in capo all’INPS.
L'Inps informa, infine, che le domande di ReI possono essere riesaminate d'ufficio (in autotutela amministrativa) qualora, a seguito di una rinnovata verifica dei controlli effettuati in sede di istruttoria o di una effettuazione degli stessi oltre il limite temporale (con efficacia ordinatoria), rispettivamente di 15 o 5 giorni lavorativi, assegnato al Comune e all’INPS per la conclusione del procedimento istruttorio, emerga una difformità con l’esito procedimentale di prima istanza. In questi casi il richiedente vedrà revocarsi il ReI con recupero Il riesame d’ufficio è previsto anche nel caso di mero errore materiale, quando sia stato inserito, da parte del Comune o dell’INPS, un esito delle verifiche istruttorie non conforme alle risultanze documentali. Quanto detto per le ipotesi di riesame relative agli esiti dell’istruttoria si applica anche laddove la domanda, accolta in prima istanza, venga successivamente revocata o posta in decadenza. Anche in questi casi, in relazione alla competenza amministrativa per la verifica del requisito il cui venir meno ha causato la revoca o la decadenza, la decisione sul riesame competerà al Comune o all’INPS, secondo le modalità già descritte.