Lavoro, L'Azienda paga il TFR con la Cassa Integrazione Straordinaria

Bernardo Diaz Giovedì, 02 Febbraio 2017
La riforma Jobs act, ha posto a carico dei datori di lavoro l'onere di pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori durante il periodo di fruizione della cassa integrazione straordinaria.
Il datore di lavoro dovrà pagare il TFR durante la percezione del trattamento di integrazione salariale straordinario. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 24/2017 in cui l'istituto di previdenza illustra la novella introdotta dalla Riforma Jobs act che ha posto a carico dei datori di lavoro invece che allo Stato l'onere di pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori durante il periodo di fruizione della cassa integrazione straordinaria. L'istituto ricorda che la novità ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 148/2015, ovvero dal 24 settembre 2015. 

La previgente normativa continua ad applicarsi nei seguenti casi: 1) domande presentate entro il 23 settembre 2015; 2) domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015; 3) domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione. La vecchia normativa, inoltre, continua ad applicarsi anche alle domande presentate tra il 24 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23.9.2015, cioè prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 148/2015. 

Fatti salvi i casi sopra indicati, l’onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del comma 3, dell’art. 2120 del codice civile, è a carico del datore di lavoro. 

Per completezza dell’informazione si ricorda che la disciplina sopra esposta non si applica nei casi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, regolamentati, ora, dall’art. 21, comma 5 del d.lgs. 148/2015.

Cigs e fondo tesoreria
Dal 1° gennaio 2007 le aziende con più di 50 addetti hanno l'obbligo di versare al fondo tesoreria dell'Inps le quote di Tfr maturate dai lavoratori che non siano destinate alla previdenza integrativa (ai fondi pensioni). L'obbligo sussiste anche per i periodi di Cigs. Dopo la riforma Jobs act, spiega l'Inps, nei casi di pagamento diretto della Cigs da parte dell'Inps, la quota di Tfr versata al fondo tesoreria va liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di Cigs. A tal fine, anche nei casi di sopravvivenza della vecchia disciplina, aggiunge l'Inps, diversamente dalla prassi seguita, i datori di lavoro dovranno richiedere all'inps il pagamento diretto ai lavoratori dell'intera quota dei Tfr versata al fondo tesororia, salvo recuperare la quota a carico della Cigs utilizzando il codice L048 su Uniemens (a credito). Per completezza d'informazione, inoltre, l'Inps segnala che nella nuova domanda di liquidazione della quota di Tfr maturata durante il periodo di Cigs, il datore di lavoro deve impegnarsi a non richiedere il pagamento diretto alla Cigs delle quote di Tfr di competenza del fondo tesoreria presenti nei flussi Uniemens. Per evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del Tfr del fondo tesoreria, collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del Tfr in Cigs e alla procedura dei pagamenti diretti della Cigs, segnala eventuali pagamenti già effettuati.

Cigs e fondi pensione
Nei casi di lavoratori che hanno destinato il Tfr alla previdenza integrativa, l'Inps precisa che qualora il datore di lavoro, nel periodo di Cigs con pagamento diretto dell'Inps, non ha versato le quote di Tfr al fondo pensione, provvederà a versare le quote di Tfr direttamente al fondo di previdenza complementare



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Documenti: Circolare Inps 24/2017

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