Dietrofront dell’Inps e del Ministero del Lavoro circa la possibilità di pagare in misura ridotta le sanzioni per omissioni contributive fino a 10 mila euro. I nuovi criteri applicabili alle violazioni riferite a periodi dal 2016 sono incompatibili con la facoltà di abbattere la sanzione ad un terzo del massimo edittale prevista dall’articolo 16 della legge n. 689/1989. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3516/2022 con il quale, peraltro, aggiorna i criteri per calcolare le sanzioni applicabili.
Depenalizzazione
I chiarimenti riguardano la depenalizzazione (parziale) dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro prevista dal Decreto Lgs.vo 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 3, comma 6). La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha introdotto dal 6 febbraio 2016 una sanzione amministrativa da 10.000€ a 50.000€ per le omissioni contributive non superiori a 10.000€ (quelle superiori restano, invece, punibili penalmente con la reclusione sino a tre anni congiunta alla multa fino a 1.032€). L’Inps ha fornito istruzioni in merito con la Circolare n. 121/2016 e con la Circolare n. 32/2022.
In tale sede era stato precisato che avrebbe trovato applicazione l’articolo 16 della legge n. 689/1981 che consente all’autore dell’illecito di estinguere il procedimento sanzionatorio versando, entro il termine di sessanta giorni, l’importo della sanzione amministrativa nella misura ridotta pari a 16.666 euro (un terzo di 50.000 euro, la sanzione massima).
A seguito di diverse contestazioni anche in sede giudiziaria il Ministero del Lavoro ha mutato orientamento al riguardo indicando che la predetta riduzione non può trovare applicazione per due ordini di ragioni.
Da un punto di vista procedurale in quanto il pagamento della sanzione in misura ridotta, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, è incompatibile con il termine entro il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, è ancora possibile effettuare il versamento delle ritenute con effetto estintivo del procedimento sanzionatorio (tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione);
Da un punto vista sostanziale in quanto la misura della sanzione ridotta (16.666€) comporta l’impossibilità di irrogare una sanzione amministrativa di importo inferiore a essa e, in conseguenza, di graduare la stessa a partire dalla misura minima edittale di 10.000 euro, prevista dalla norma.
Regime Intertemporale
Il nuovo orientamento ministeriale, inoltre, distingue a seconda se la violazione è stata commessa prima dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 8/2016, cioè anteriormente al 6 febbraio 2016, oppure successivamente. Nella prima ipotesi, infatti, l’articolo 9, co. 5 del citato decreto legislativo riconosce la possibilità di pagare la sanzione in misura pari alla metà della sanzione in ragione della circostanza che il beneficio dell’intervenuta depenalizzazione si innesta nell’ambito di un procedimento penale già in precedenza pendente. E a queste violazioni il predetto comma 5 consente l’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 689/1981 nel caso in cui la misura ridotta così determinata (16.666€) risulti più favorevole di quella pari alla metà della sanzione.
Questi criteri, spiega l’Inps, saranno seguiti per tutte le violazioni già sanzionate commesse anteriormente al 2016 ed il cui procedimento penale non sia ancora definito con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile oppure siano ancora sanzionabili.
Le sanzioni
A seguito delle indicazioni ministeriali l’Inps, pertanto, ridefinisce i criteri delle sanzioni da irrogare. In particolare la misura delle sanzioni è pari all’importo delle ritenute previdenziali omesse moltiplicate per il coefficiente 1,2. Per ogni anno di reiterazione della violazione l’importo è aumentato della metà delle ritenute omesse sino al quinto anno successivo alla violazione. Se l’importo così determinato è inferiore a 10.000€ la sanzione è fissata nella misura minima edittale, cioè 10.000€, se superiore a 50.000€ la sanzione è fissata nella misura massima, cioè 50.000€.
Visto il mutato orientamento ministeriale l’Inps annuncia che provvederà alla rettifica delle sanzioni contenute nelle ordinanze-ingiunzione già notificate tenendo conto dei seguenti criteri:
- Se la violazione è riferita a periodi temporali fino al 2015 la rettifica conterrà l’importo della sanzione con i criteri sopra esposti con l’indicazione della possibilità di effettuare il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica di una somma pari al 50% della sanzione stessa ovvero, se più favorevole, nella misura ridotta a 16.666€;
- Se la violazione è riferita a periodi temporali successivi al 2015 la rettifica conterrà l’importo della sanzione con i criteri sopra esposti con l’indicazione della possibilità di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di rettifica.
In caso di omesso pagamento l’Inps procederà all’esecuzione coattiva per l’intero credito nella misura rideterminata con i predetti criteri. La rideterminazione dell’importo sarà effettuata anche nei confronti dei contribuenti che abbiano fatto richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa ancorché sia stata accolta.
Documenti: Messaggio Inps 3516/2022