Il regime fiscale opzionale
A decorrere dal periodo d'imposta 2019, i pensionati titolari di redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, possono scegliere di aderire all'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione (qui i dettagli). La scelta ha durata quinquennale ed è esercitabile dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Per godere dell'agevolazione è necessario che il trasferimento della residenza avvenga da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa verso un comune con popolazione non superiore a 20 mila abitanti nel territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
La domanda
L'amministrazione finanziaria precisa che l'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d'imposta. Di conseguenza al momento della dichiarazione dei redditi il pensionato estero è tenuto a riportare i requisiti che danno diritto all'opzione: a) lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione; b) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; c) gli stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (è possibile infatti assoggettare ad imposta sostitutiva solo i redditi prodotti in un determinato Stato); d) lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi; e) l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.
Per conoscere la popolazione del comune in cui si sceglie di trasferire la residenza fiscale, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, fa fede il dato che risulta dalla «Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione» pubblicata sul sito dell'Istat in relazione al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione. L’opzione, inoltre, rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune tra quelli ammessi a godere delle agevolazioni.
Revoca e cessazione
L'opzione è revocabile dal contribuente in uno dei periodi d'imposta successivi a quello di esercizio, comunicando la revoca stessa nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo d'imposta di validità dell'opzione. In tal caso, però, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.
Il contribuente decade dal regime agevolato nei casi seguenti: 1) venir meno dei requisiti richiesti dalla norma; 2) omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi; 3) trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli «agevolati»; 4) trasferimento della residenza fiscale all'estero. L'opzione è inefficace se, in seguito a controlli, viene accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l'esercizio della stessa. Il documento precisa, inoltre, che la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
Versamento dell'imposta
Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti che hanno esercitato l'opzione provvedono al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l'aliquota del 7% sui redditi prodotti all'estero. In una successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo ad hoc da indicare in fase di versamento e saranno impartite le specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24. Il mancato o insufficiente versamento dell’imposta comporta la decadenza dal beneficio e l’impossibilità di richiederlo nuovamente.