Il problema è legato al fatto che in origine, il reddito di riferimento era sempre quello dell'anno nel corso del quale veniva corrisposta la prestazione. Successivamente l'articolo 35, comma 9 del decreto legge 207/2008 ha rimesso in gioco questo assunto diversificando a seconda se si tratta di prima liquidazione o meno della prestazione sulla quale deve essere effettuata la verifica reddituale. A seguito del suddetto intervento allorché viene liquidata per la prima volta la prestazione si fa riferimento solo ai redditi dell'anno in corso. Esempio: se la prestazione collegata al reddito viene chiesta nel 2017 i redditi da verificare sono quelli relativi all'anno 2017 (anche in via presuntiva). Ma negli anni successivi c'è una divaricazione: 1) se la persona è titolare di una prestazione pensionistica, di una rendita o di ogni altro trattamento periodico considerato nel Casellario Centrale dei pensionati si continua a fare riferimento al relativo reddito derivante dal suddetto trattamento nello stesso anno; 2) se la persona ha redditi diversi dalla pensione si controllano quelli dell'anno precedente.
In sintesi si deve tener conto del reddito dell’anno in corso in caso: a) di prima liquidazione di una “prestazione base” collegata al reddito (ad esempio assegno sociale, invalidità civile) o di prima concessione di beneficio economico collegato ad una prestazione di base (ad esempio integrazione al minimo, maggiorazione sociale, ecc…); b) si tiene conto dell’importo dell’anno in corso anche quando il reddito sia costituito da pensione (es. si tratta di una ulteriore pensione del soggetto titolare della rilevanza da verificare, come ad esempio una pensione ai superstiti in aggiunta alla diretta, o anche del reddito da pensione percepita dal coniuge o da altro familiare tenuto alla dichiarazione reddituale in quanto influente sul soggetto sottoposto a verifica). In tutti gli altri casi si guarda il reddito dell'anno precedente.
Si rammenta che per quanto riguarda il cumulo dei redditi da lavoro con l'assegno ordinario di invalidità si guarda sempre al reddito dell'anno in corso alla data di erogazione della prestazione mentre per la concessione dell'assegno al nucleo familiare o dell'assegno familiare (ANF e AF) si guardano i redditi conseguiti da tutti i componenti del nucleo nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno con valore per la corresponsione dell'assegno sino al 30 giugno dell'anno successivo.
La mappa sottostante riepiloga i redditi rilevanti ai fini della concessione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse al reddito.
Le modalità di accertamento del reddito rilevante
Un'altra questione riguarda la necessità o meno di comunicare il reddito per il pensionato. Al riguardo giova ricordare, che dal 2011 è stato istituito presso l'Inps il Casellario dell'Assistenza che assolve la funzione di raccogliere e conservare i dati dei redditi e le altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni assistenziali. Tale casellario è condiviso da tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Questi soggetti devono obbligatoriamente fornire al casellario tutti i dati e le informazioni contenute nei vari archivi e banche dati. Tra questi vi sono anche i dati reddituali di tutti i soggetti che comunicano al fisco le proprie entrare posto che l'Amministrazione finanziaria (es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio) deve, anch'essa, comunicare i dati al Casellario dell'assistenza.
In quest'ottica, pertanto, i soggetti titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di comunicare la loro situazione reddituale agli enti che erogano il beneficio di cui sono titolari, solo nel caso in cui la stessa situazione residuale non sia stata comunicata all'Amministrazione finanziaria. Con un effetto di semplificazione non indifferente: nel caso in cui tutti i redditi rilevanti ai fini della concessione della prestazione collegata al reddito (personali, coniugali o familiari a seconda della tipologia di prestazione) percepiti vengono regolarmente dichiarati al fisco nella dichiarazione dei redditi annuale (con il modello 730 o Unico), non vi è alcun obbligo ulteriore di comunicazione del reddito all'ente erogatore della prestazione. Ove, invece, sussistano redditi per i quali non vi è obbligo di dichiarazione fiscale (es. redditi esenti da Irpef o soggetti ad imposta diversa dall'Irpef) gli interessati devono provvedere alla comunicazione all'ente la propria posizione reddituale entro i termini stabiliti dalle cd. campagne Red.
La dichiarazione RED deve essere effettuata anche da coloro che percepiscono alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In tale ultima ipotesi, i percettori delle prestazioni in esame sono tenuti, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all'Inps ancorchè sia stato presentato il modello 730 o Unico (si tratta ad esempio dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, indennità di funzione o gettoni di presenza per partecipazione a consigli e commissioni; le pensioni estere; rendite estere; reddito da lavoro autonomo, anche occasionale; cfr: Circolare Inps 195/2015).
Ove questa comunicazione non venga effettuata, la prestazione collegata al reddito sarà sospesa nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. Se entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione non si provvede ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali, la prestazione medesima viene revocata e si provvederà al recupero delle somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.