Gli anticipi della rendita pensionistica complementare erogati da una forma di previdenza estera rientrano nella cd. flat tax prevista a favore di chi trasferisce la residenza in comune del mezzogiorno. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello (n. 616/2021). L'Istante, un disoccupato residente da oltre 10 anni negli Stati Uniti, beneficiava del programma "SEPP" (substantial Equal Periodic Payments) in base al quale è possibile ottenere l'erogazione della rendita pensionistica complementare prima di aver raggiunto l'eta' pensionabile. Il programma similmente alla Rita nostrana consente a chi ha perso il lavoro di ottenere un reddito durante il periodo di disoccupazione.
Flat Tax
Come si ricorderà l’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019"), ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera. La disposizione da ultimo citata ha previsto che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti nelle Aree coinvolte dal Sisma del Centro Italia del 2016, possono optare per l’assoggettamento dei redditi, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per una durata di 10 anni (in origine era 6 anni). Tramite tale intervento normativo, il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
L'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per almeno cinque anni e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l'Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement - ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Altro elemento costitutivo per il beneficio fiscale è che l'interessato sia titolare «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».
Rendite anticipate
Nel caso di specie l'interessato percepiva delle somme mensili o annuali dal proprio conto pensionistico individuale ancorché non avesse raggiunto l'eta' pensionabile, costituendo una sorta di anticipo della rendita pensionistica. Ebbene l'Agenzia delle Entrate spiega che anche tali somme sono «redditi da pensione» e, pertanto, beneficiano della cd. flat tax. Per l'Agenzia, infatti, è indubbia la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell'eta' pensionabile.