Chi sperava in una riforma complessiva del Reddito di cittadinanza che ne correggesse le storture si è dovuto accontentare delle modifiche parziali e dei correttivi a macchia di leopardo messi in campo dall’ultima Manovra. Tra gli sporadici interventi che puntano ad incoraggiare il reinserimento lavorativo dei beneficiari del Rdc ce n’è uno che amplia il campo di applicazione dello sgravio contributivo concesso alle aziende private che li assumono: lo sconto sui contributi da versare, commisurato alle mensilità di reddito residue, e sempre entro il tetto massimo mensile di 780 euro, ora segue non solo l’istaurazione di contratti di lavoro full-time a tempo indeterminato, ma anche quelli a tempo parziale e/o a termine.
In un’ottica di semplificazione e di maggiore speditezza decade anche l’obbligo, fino ad ora previsto in capo ai datori di lavoro, di comunicare alla piattaforma ANPAL la disponibilità di posti vacanti che si intendono coprire con le assunzioni dei percettori del Rdc. E ancora, sempre con lo scopo di potenziare l’aspetto dell’inserimento lavorativo, la Manovra introduce un nuovo bonus riconosciuto alle Agenzia per il lavoro, per ogni beneficiario assunto grazie all’attività di mediazione, pari al 20% dell’incentivo concesso all’azienda.
Incentivo all’assunzione di beneficiari di Rdc anche per contratti part-time e a termine
Non cambia l’architettura generale del bonus assunzione per chi impiega i percettori del sussidio giacché importi, limiti e obblighi rimangono gli stessi. Ciò che cambia è l’insieme dei rapporti agevolati che comprende ora, oltre a quelli a tempo pieno e indeterminato (inclusi quelli a scopo di somministrazione e in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001), anche quelli a tempo parziale e a tempo determinato.
In particolare, l’art. 1 comma 74 lett. g) della L. 234/2021, sostituisce il primo comma dell’art. 8 del D.L. n. 4/2019 e riconosce l’esonero in parola alle aziende private che stipulano con il percettore di Rdc:
- un contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale;
- un contratto di lavoro a tempo determinato pieno o parziale;
- un contratto di apprendistato.
Il datore di lavoro, in questi casi, fruisce dello sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. Il beneficio è fruibile per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità (v. tabella sottostante).
Nessun ampliamento per i beneficiari che stipulano il patto di formazione
Nell’estensione al part-time e ai contratti a termine operato dalla Manovra non sono stati ricompresi, però, i rapporti istaurati a seguito dei percorsi formativi (patti di formazione) che continuano a dare diritto all’agevolazione solo in presenza di assunzioni a tempo pieno e a tempo indeterminato.
In tal caso l’esonero dal versamento dei contributi viene riconosciuto nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore al momento dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già fruite dal beneficiario, sempre per un ammontare non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità.
Tra l’altro, la restante metà dell'importo mensile del Rdc, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, viene accordato all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti.
Sia in questa ipotesi che in quella di assunzione diretta senza formazione del lavoratore, l’importo massimo del beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Per una maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella riepilogativa con gli importi dello sgravio, i rapporti incentivati e i limiti riferiti ai due differenti casi – assunzione diretta o successiva al percorso formativo – anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Il nuovo incentivo alle Agenzie per il lavoro
L’ultima Legge di Bilancio, come anticipato in premessa, introduce un inedito bonus in favore delle Agenzie per il lavoro accreditate da ANPAL di cui al Decreto legislativo n. 276/2003. Si tratta di un incentivo per ogni soggetto beneficiario del Rdc assunto a seguito dell’attività di mediazione. L’importo destinato alle Agenzie è pari al 20% dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro in caso di assunzione diretta che, tra l’altro, viene decurtato dallo sgravio spettante all’azienda.
A quali datori di lavoro spetta l’esonero
Dell’incentivo possono beneficiare tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. È esclusa la fattispecie contrattuale del lavoro domestico.
Le agevolazioni, inoltre, spettano a condizione che:
- si realizzi un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 comma 1 lettera f del Dlgs. n. 150/2015;
- siano rispettati i limiti previsti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato (regime “de minimis”);
- l’azienda sia in regola con gli obblighi in materia di assunzione di lavoratori disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999, eccezion fatta per la stipula di un contratto di lavoro con un beneficiario RdC iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio.
Devono essere rispettate, infine, le condizioni generali del Dlgs. n. 150/2015 riferite alle agevolazioni contributive, ossia:
- l’assunzione incentivata deve essere spontanea e non eseguita in attuazione di un obbligo imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- è necessaria l’osservanza della normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- è necessario il rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- sia avvenuto l’invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione (modello UNILAV) nel rispetto delle scadenze di legge;
- sia stato rispettato il diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
- sia stata rispettata la regolarità contributiva.
Revoca e obbligo di restituzione
Il diritto a fruire del bonus è riconosciuto soltanto qualora il lavoratore non venga licenziato senza giusta casa o giustificato motivo nei trentasei mesi successivi all’assunzione, pena la restituzione dell’importo maggiorato di sanzioni. La restituzione non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
La regola vale anche in ipotesi di recesso del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo o di dimissioni volontarie del lavoratore sempre nei 36 mesi successivi all’assunzione.