Spettacolo, Più tutele per Maternità e Malattia

Sabato, 24 Settembre 2022
Dal 1° luglio passa da 100 a 120 euro il limite massimo dell'importo giornaliero su cui si versano i contributi e si calcolano i trattamenti di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi.

Migliorano le prestazioni erogabili dall’Inps a titolo di indennità di maternità e indennità di malattia per i lavoratori dipendenti e autonomi dello spettacolo. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3473/2022 in cui illustra la novella apportata dall’articolo 10 della legge n. 106/2022 contenente la delega al governo la riforma dello spettacolo (G.U. n. 180 del 3/8/2022), in vigore dal 18 agosto 2022. Dal 1° luglio 2022, infatti, prestazioni e contributi sono dovuti nei limiti del nuovo massimale giornaliero di 120 euro (anziché 100€).

Malattia più tutelata

La novità si innesta sulla riforma della previdenza dello spettacolo (dl n. 73/2021) già in vigore dallo scorso anno. Per gli eventi di malattia verificatisi dal 26 maggio 2021 il requisito richiesto per il diritto alla tutela della malattia è calato da un minimo di 100 a 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La tutela della malattia, si ricorda, spetta a tutti i lavoratori iscritti al «fondo pensioni lavoratori dello spettacolo» (Fpls), ad eccezione dei: lavoratori autonomi esercenti attività musicali; lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di Fondazioni lirico-sinfoniche; i lavoratori dipendenti, assunti a termine e/o a tempo indeterminato, di p.a. ed enti pubblici.

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare con le seguenti misure:

  1. al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  2. all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
  3. al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.

La base di calcolo dell'indennità non può eccedere il limite massimo d'importo giornaliero fissato per legge. Fino al 30 giugno, il limite è stato pari a 100 euro. Dal 1° luglio è salito a 120 euro, migliorando di conseguenza le prestazioni ai lavoratori che hanno una retribuzione giornaliera superiore ai predetti limiti.

Maternità

La riforma contenuta nel dl n. 73/2021 ha accresciuto anche le tutele di maternità ai lavoratori a tempo determinato, gruppi a) e b) dello spettacolo. Dal 26 maggio 2021, in particolare, è stata modificata la retribuzione di riferimento da utilizzare per il calcolo dell'indennità di maternità e/o dell'indennità di congedo parentale per tali lavoratori.

La retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare dei redditi percepiti in relazione alle sole attività lavorative nel settore dello spettacolo - sia di natura autonoma che di natura subordinata - nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

Per questi soggetti la riforma del 2021 aveva già innalzato il limite massimo di retribuzione giornaliera da 67,14€ a 100€. Dal 1° luglio 2022 il limite sale a 120€ che vale anche come massimale di contribuzione.

Adempimenti

Di conseguenza l’Inps spiega che i datori di lavoro/committenti, a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, dovranno adeguarsi al nuovo massimale giornaliero nell’assolvimento degli adempimenti contributivi. Gli arretrati dovuti per i periodi di competenza luglio, agosto e settembre 2022 dovranno essere versati con le denunce contributive relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 utilizzando i codici causale già in uso “E775”, avente il significato di “restituzione indennità di malattia indebita”.

Documenti: Messaggio Inps 3473/2022

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