La maggior parte degli immobili degli ex-Iacp tuttavia soddisfa le condizioni per essere ricompresi tra gli alloggi sociali (come definiti dal Dm delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008) con la conseguenza di essere assimilati ex lege all'abitazione principale. In tali casi l'assimilazione produce da un lato l'effetto di esentare gli immobili in parola dal pagamento dell'Imu; dall'altro, l'assimilazione all'abitazione principale comporterà che la Tasi dovrà essere determinata sulla base dell'aliquota fissata dal Comune per le abitazioni principali sottraendo, quindi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune in favore di tali abitazioni. Secondo la legge resta però ferma la ripartizione del tributo con le regole ordinarie tra detentore e proprietario.
Il Ministero delle Finanze, nelle sue Faq del 3 Giugno 2014, la pensa però diversamente sostenendo che nei casi di assimilazione all'abitazione principale, l'intero importo sarebbe posto a carico del proprietario mentre nulla sarebbe dovuto dall'assegnatario. Anche se si tratta di una tesi priva di riscontro normativo, molti Comuni la hanno applicata nelle proprie delibere (con qualche malumore degli enti proprietari solo parzialmente sopiti tramite la previsione di aliquote agevolate).
La precisazione del Mef è tutto sommato accettabile sia per un meccanismo di semplificazione sia perchè solleva gli assegnatari dal pagamento di una quota oscillante tra il 10 ed il 30% dell'imposta. L'assenza di un chiaro riferimento normativo impone però agli assegnatari degli alloggi sociali di verificare preventivamente se il Comune e/o l'ente proprietario ha seguito le indicazioni del MEF oppure se ne fosse discostato.