Vittime dell'Amianto, Ecco come cambiano le tutele INAIL dal 2021

Valentino Grillo Mercoledì, 29 Settembre 2021
I chiarimenti in una Circolare dell'Istituto Assicuratore sulle novelle contenute nella legge di bilancio 2021. Termine di decadenza triennale per l'una tantum a favore delle vittime e dei loro eredi.

Una prestazione aggiuntiva fissa pari al 15% della rendita già in godimento, stabilizzazione dell'una tantum di 10mila euro e termine unico triennale (più favorevole soprattutto per gli eredi) per la presentazione delle domande. Sono le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in vigore da quest'anno a favore delle vittime dell'amianto e dei loro superstiti illustrate l'altro giorno dall'INAIL nella Circolare n. 25/2021.

Rendita Aggiuntiva

L'articolo 1, co. 356-359 della legge n. 178/2020 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto, eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Inail e dal soppresso Ipsema e in caso di premorte agli eredi.

La novità, spiega l'INAIL, interviene su due fronti: a) fissa la rendita aggiuntiva in misura fissa (pari appunto al 15% della rendita già in godimento) anziché in importi variabili annualmente con decreto del ministero del lavoro (dal 2018 al 2020 la prestazione aggiuntiva era stata fissata in misura pari al 20% della rendita; nel 2016 e 2017 al 14,7%); b) sono modificate le modalità di erogazione della prestazione, prevedendo che il pagamento della stessa avvenga mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento, superando il sistema precedente degli acconti e dei successivi saldi.

Non ci sono modifiche in merito ai beneficiari individuati nei titolari di rendita diretta per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’Inail e dal soppresso Ipsema o i loro superstiti. La prestazione è esente da IRPEF.

Una tantum

La seconda modifica riguarda la cd. una tantum introdotta in via sperimentale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020 a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale. La prestazione, incumulabile con la rendita aggiuntiva, nell’ipotesi di decesso dei predetti soggetti, può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi. 

Originariamente era stata fissata in misura pari a 5.600 euro (dalla legge n. 190/2014), poi l'articolo 11-quinquies del dl n. 162/2019 l'ha incrementata a 10mila euro prevedendo per gli importi già erogati in misura pari a euro 5.600 la possibilità di richiedere l’integrazione fino alla nuova misura di euro 10.000. 

La legge n. 178/2020 stabilizza dal 1° gennaio 2021 l'erogazione della prestazione fermo restando importo (10mila euro erogati in unica soluzione) e categorie beneficiarie. 

Termine unico triennale

Sono, infine, modificati in senso più favorevole i termini per la presentazione delle istanze per l'una tantum. In particolare per gli eredi dato che la precedente disciplina imponeva loro il rispetto di un termine di 120 giorni, a pena di decadenza, decorrente dal decesso del malato (per i malati, invece, il termine di 120 giorni era ordinatorio e decorrente dalla data di accertamento della malattia). La legge n. 178/2020 fissa dal 1° gennaio 2021 un termine unico, valido cioè sia per i beneficiari diretti che per gli eredi, di tre anni a pena di decadenza decorrente unicamente dall’accertamento della malattia.

Lo stesso termine triennale a pena di decadenza, decorrente sempre dalla data di accertamento della malattia, è introdotto inoltre per le domande presentate sia dagli eredi che dai malati volte a ottenere l’integrazione dell'una tantum dai precedenti 5.600€ ai 10 mila euro ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Il termine per l'integrazione, come si ricorderà, era scaduto sia per i malati che per gli eredi il 1° marzo 2020 per tutti gli eventi accertati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2020.

A tal riguardo l'INIAL spiega che il dies a quo per il computo del termine di tre anni, indicato dalle norme nella data di accertamento della malattia o dell’evento, si identifica con la data della prima diagnosi della malattia stessa desumibile dalla documentazione sanitaria.

Eredi

In conclusione riguardo agli eredi, con riferimento al termine di decadenza triennale e alla necessità di presentare/trasmettere una nuova domanda, l'INAIL spiega che possono configurarsi le seguenti ipotesi:

  • il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. Il diritto è da considerarsi estinto anche nei confronti degli eredi;
  • il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. La prestazione deve essere erogata a favore degli eredi, secondo le disposizioni del diritto successorio, dietro presentazione di apposita istanza che soggiace al termine ordinario di prescrizione. In caso di più eredi, per la riscossione dovrà essere acquisita la delega rilasciata a uno soltanto degli eredi;
  • il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda, ma al momento del decesso non era ancora maturato il termine triennale di decadenza. Gli eredi hanno diritto, dietro presentazione di apposita domanda, di chiedere la prestazione entro il termine triennale di decadenza, decorrente sempre dalla data della prima diagnosi della malattia;
  • il decesso avviene in data antecedente alla prima diagnosi. Gli eredi sono tenuti a presentare la domanda sempre entro il termine triennale decorrente dalla data di accertamento della prima diagnosi.

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