Gli aventi diritto
La Legge 190/2014 ha riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2015 un'indennità economica una tantum a tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. Nell’ipotesi di decesso dei predetti soggetti, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi.
Per accedere alla prestazione i periodi di esposizione, avvenuti sul territorio italiano, dovranno essere compatibili con l'insorgenza della malattia: ai fini del riconoscimento del beneficio occorrerà una latenza di almeno dieci anni dall'inizio dell'esposizione. Nel caso della “esposizione familiare”, inoltre, la sua sussistenza dovrà risultare dalla documentazione attestante che il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest'ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all'amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza. Riguardo alla “esposizione ambientale”, tenuto conto della presenza ubiquitaria e diffusa delle fibre di amianto sul territorio, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l'insorgenza di una patologia asbesto-correlata.
L'importo sale a 10mila euro
L'Inail comunica che per effetto dell’art. 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 la misura della prestazione dal 1° gennaio 2020 sale da 5.600 euro a 10.000 euro. Detta prestazione riguarda tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il documento illustra, infine, che anche i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che fra il 2015 e il 2019 abbiano beneficiato dell'una tantum nella precedente misura di 5.600 euro possono chiedere l'integrazione della prestazione fino a 10mila euro.
Termini
Per accedere alla prestazione, il malato deve inoltrare, entro 120 giorni dalla data di accertamento della malattia (termine ordinatorio), tramite raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale competente per domicilio, apposita istanza, avvalendosi del modulo Mod. 190, allegato alla circolare, unitamente alla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi.
Gli eredi, sempre per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono presentare l’istanza, corredata di idonea documentazione, a pena di decadenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando il modulo Mod. 190 E, allegato alla circolare. Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte.
Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia), detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno. Conseguentemente, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell’istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.
I malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che nel periodo 2015-2019 hanno beneficiato della prestazione assistenziale una tantum nella misura ridotta di euro 5.600 possono chiedere l’integrazione della prestazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), a pena di decadenza, utilizzando il Mod. 190/I, allegato alla circolare.
Lo stesso termine di decadenza si applica anche alle istanze di integrazione relative alle prestazioni una tantum di 5.600 euro di cui i soggetti (malati o loro eredi) hanno beneficiato nel periodo successivo al 31 dicembre 2019.
Tuttavia, anche per le richieste di integrazione, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge Cura Italia, detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno e il termine ultimo di scadenza è il 29 settembre 2020.
Erogazione del beneficio e sospensione dei termini
L'Inail eroga la prestazione assistenziale per l'anno 2020 o l'integrazione della prestazione per il periodo 2015-2019, in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all'istanza medesima risulta completa e, in mancanza, può chiedere delle integrazioni entro 15 giorni.
Documenti: Circolare Inail numero 20/2020