La Legge di Bilancio 2022 ha integrato le causali di intervento per il trattamento di integrazione salariale straordinario introducendo, nella “riorganizzazione aziendale” anche la realizzazione di processi di transizione. Si tratta, nella pratica, di processi innovativi di sviluppo digitale e tecnologica o orientati al rinnovamento e alla sostenibilità ambientale ed energetica. Alla luce di queste novità il Ministero del lavoro, con il DM n. 33 del 25 febbraio 2022, ridisegna i contorni dei programmi di riorganizzazione integrando il DM n. 94033/2016.
Criteri per l’accesso alla CIGS con “causale riorganizzazione”
Due le modifiche apportate. In primo luogo si ribadisce che l’impresa richiedente l’intervento di CIGS per riorganizzazione aziendale deve presentare un programma al Ministero del Lavoro di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Tali interventi (è la novità) possono avvenire anche mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni (in quanto processi spesso necessari «per superare le aree di criticità ristabilendo gli equilibri produttivi e avviare una fase di crescita») fermo restando il mantenimento dei livelli occupazionali.
In secondo luogo vengono dettagliate le caratteristiche degli interventi di transizione. Questi, spiega il Ministero, «devono essere diretti alla transizione riconversione produttiva ovvero funzionale a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi». Nel programma, in particolare, devono essere indicati «tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando specificatamente quelli relativi all’aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica e alle straordinarie misure di sicurezza».
Devono essere altresì indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori «coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze».
Fondo di integrazione salariale
La riforma ha impattato anche sull’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS che, come noto, copre anche causali straordinarie (cioè riorganizzazione aziendale, crisi e contratto di solidarietà). A tal fine il Dm illustra i criteri che i datori di lavoro iscritti al FIS devono soddisfare per accedere al trattamento.
Riorganizzazione Aziendale. Per la causale “riorganizzazione aziendale” l’azienda deve presentare un programma di interventi che contenga:
- l’indicazione di azioni dirette a gestire le inefficienze o alla transizione, anche mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Devono essere indicati, altresì, gli interventi per il recupero occupazionale (processi di riqualificazione professionale e formazione) dei lavoratori interessati dalla sospensione e interruzioni;
- un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione;
- un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze del personale, anche attraverso attività di formazione e riqualificazione professionale.
Crisi aziendale. Per la causale “crisi” l’azienda deve presentare:
- una relazione redatta in modalità semplificata che attesti la situazione economica critica dell’azienda (diminuzione delle vendite, contrazione degli ordini e delle commesse e così via). Può essere corredata da documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria;
- i dettagli sul ridimensionamento o sulla stabilità dell’organico nel semestre precedente la presentazione dell’istanza. Deve riscontrarsi altresì l’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive;
- un piano di risanamento con interventi correttivi volti a risanare gli squilibri produttivi, finanziari, gestionali.
- un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.
L’autorizzazione, peraltro, può essere concessa anche se la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, nella relazione occorre rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi e la sua completa autonomia rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro.
Solidarietà. Infine viene specificato che l’assegno di integrazione salariale spetta anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.