Assegno Unico, Beneficio più ricco per i bimbi nati entro il 31 dicembre 2021

Venerdì, 11 Febbraio 2022
I genitori potranno, infatti, cumulare l'assegno unico con il bonus bebe' per il primo anno di vita del bimbo oltre a fare salvo il premio alla nascita. Le indicazioni in una circolare INPS attuativa della misura.

Se il bimbo è nato entro il 31 dicembre 2021 l'assegno unico raddoppia. Infatti il beneficio potrà essere cumulato con il bonus bebè ancorché quest'ultima misura non sia stata rinnovata nel 2022. Pertanto si potrà percepire un sostegno mensile minimo di 130 euro (50 a titolo di assegno unico ed altri 80 euro a titolo di bonus bebè) almeno fino al primo anno di vita del bimbo. Idem per il premio alla nascita, l'altra misura assorbita dall'assegno unico. Il contributo una tantum di 800 euro spetterà per le nascite entro il 28 febbraio 2022. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 23/2022 in cui illustra la disciplina dell'assegno unico in vigore dal 1° marzo 2022.

Beneficiari

L’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità entrerà in vigore il 1° marzo 2022. Esso è riconosciuto:

  • per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Con riferimento ai corsi di formazione scolastica l'INPS specifica che il beneficio spetta a tutti gli iscritti alle scuole medie superiori (sia pubbliche che private), ai percorsi di formazione professionale regionale o ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai corsi di laurea riconosciuti dall'ordinamento.

La misura

L'assegno, come noto, spetta secondo misure decrescenti in funzione dell'ISEE del nucleo familiare con un minimo di 50 euro al mese per ciascun figlio minore e 25 euro per i maggiorenni. Sono previste una serie di maggiorazioni per disabili, figli successivi al secondo e per i genitori entrambi titolari di redditi da lavoro.

Tra le novità l'Inps precisa che la disabilità che dà diritto alla maggiorazione dell'assegno per i figli maggiorenni sino a 21 anni (80 euro mensili) e alla corresponsione dell'assegno dai 21 anni in su è quella di grado almeno medio (es. invalidi civili oltre il 66% o titolari di assegno ordinario di invalidità). Inoltre per la maggiorazione prevista in favore dei genitori entrambi titolari di reddito da lavoro (30 euro) rilevano sia i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa in possesso al momento della domanda. Ciò significa che la maggiorazione spetta anche se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro è pensionato oppure titolare di una prestazione di disoccupazione indennizzata (es. Naspi) o percepisca redditi da lavoro autonomo. A prescindere dall'entità degli stessi.

Domande

La domanda va presentata da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato. Se nel nucleo familiare sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori. Sono confermate le modalità di accredito della prestazione: interamente al genitore richiedente oppure ripartito al 50% con l'altro genitore.

ISEE

Da segnalare anche un altro aspetto. L'assegno viene calcolato sulla base dell'ISEE presente al momento della domanda e verrà poi conguagliato a gennaio/febbraio dell'anno successivo sulla base dell'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente. E' possibile anche presentare la domanda senza ISEE ottenendo l'importo minimo e poi ottenere l'adeguamento sulla base dell'ISEE dal mese di presentazione dell'ISEE. A questa regola c'è una eccezione: la presentazione dell'ISEE avviene entro il 30 giugno l'adeguamento spetta con effetto retroattivo dal mese di decorrenza dell'assegno.

Inoltre se l'ISEE reca omissioni/difformità l'assegno viene messo comunque in pagamento ed entro fine anno l'utente dovrà regolarizzarlo. In assenza l'INPS procederà al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

Misure abrogate

Come noto la riforma ha abrogato, tra l'altro, sia il bonus bebè (80-160 euro al mese per il primo anno di vita del bimbo) che il premio alla nascita (una tantum di 800 euro). Tuttavia l'INPS spiega che quest'ultima misura spetta ai nati entro il 28 febbraio 2022 e che il bonus bebè potrà essere erogato con riferimento agli eventi nascita/adozione/affidamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2021. Ciò significa, ad esempio, che se il bimbo è nato nel dicembre 2021 per l'anno corrente i genitori avranno diritto sia al bonus bebè (80 euro al mese che possono salire sino a 160 euro in base all'ISEE) che al premio alla nascita (800 euro una tantum) oltre che all'assegno unico (50 euro al mese da marzo). Un bottino considerevole.

Da marzo, inoltre, le detrazioni per figli a carico spetteranno solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni (cumulabili con l'assegno unico nel caso di disabili). In tal caso i titolari di pensioni o di altri trattamenti di cui INPS è sostituto d'imposta dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni a partire dal mese di aprile 2022.

Nella tavola sottostante lo schema di funzionamento dell'assegno unico con le principali caratteristiche.

Documenti: Circolare Inps 23/2022

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