L’importo dell’assegno unico e universale può avere un valore massimo pari a 175 euro al mese per ciascun figlio minorenne, per i nuclei familiari con un ISEE inferiore o pari a 15.000 euro. L’importo dell’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 50 euro al mese, per i nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro. Quindi, gli importi mensili dell’assegno unico per i figli minorenni variano da un massimo di 175 euro fino ad un minimo di 50 euro. Per i figli maggiorenni l’importo dell’assegno è ugualmente proporzionato all’ISEE del nucleo familiare, ed è riconosciuto per i figli maggiorenni da 18 a 21 anni con un importo massimo di 85 euro fino ad un valore minimo di 25 euro al mese.
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari anche in assenza di ISEE con dati autodichiarati dal richiedente. In questo caso valgono le stesse regole dei possessori di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Quindi, 50 euro al mese per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni fino a 21 anni di età. Precisiamo che sia i figli minorenni sia i figli maggiorenni, devono essere fiscalmente a carico. Inoltre per i figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età, la prestazione spetta a condizione che il figlio maggiorenne versi in una delle seguenti condizioni:
- frequenti di un corso di laurea o un corso di formazione professionale o scolastica;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo annuo lordo di 8.000 euro;
- sia iscritto come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale.
Per i figli con disabilità non sono previsti limiti di età, purché siano fiscalmente a carico.
Precisiamo che i figli se non superano 24 anni di età sono considerati fiscalmente a carico se hanno percepito un reddito lordo annuo non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro annui nel caso di figli di età superiore a 24 anni.
Assegno unico e universale: maggiorazioni
Sono previste una serie di maggiorazioni dell’importo dell’assegno, ripartite nel modo seguente:
- per ciascun figlio successivo al secondo: una maggiorazione d’importo variabile secondo i livelli ISEE, compresa tra 85 e 15 euro al mese;
- per ciascun figlio minorenne con disabilità: il valore della maggiorazione è fissa e differenziata in base al grado di disabilità e secondo i livelli ISEE. Nello specifico, nel caso di non autosufficienza la maggiorazione è di 105 euro al mese, scende a 95 euro al mese nel caso di disabilità grave e 85 euro nel caso di disabilità media;
- spetta una maggiorazione fissa alle madri di età inferiore a 21 anni, pari a 20 euro a mese per ciascun figlio;
- i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, hanno diritto ad una maggiorazione variabile per ciascun figlio minore. Ad esempio, con un ISEE inferiore o pari a 15.000 euro spetta una maggiorazione in misura piena di 30 euro al mese, che si riduce gradualmente fino ad annullarsi con un ISEE pari a 40.000 euro.
- per ciascun figlio con disabilità dai 18 ai 21 anni, spetta una maggiorazione fissa pari a 80 euro mensili;
- per i nuclei familiari con quattro o più figli, spetta una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo familiare.
- per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25mila euro che nel 2021 abbiano fruito degli ANF in presenza di figli minorenni spetta una maggiorazione temporanea rispetto agli importi sopra individuati per i primi tre anni (cioè sino al 28 febbraio 2025).
In tabella gli importi erogabili