Il bonus raddoppia
Come noto le disposizioni da ultimo richiamate hanno riconosciuto l'erogazione di un buono di 600 euro per nucleo familiare da spendere per l'acquisto di servizi di baby-sitting in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19. Il beneficio spetta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato; ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (sia titolari di partiva iva che collaboratori); ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani e coltivatori diretti) in alternativa alla fruizione del congedo COVID-19 nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (cioè ad esempio avvocati, ingegneri, architetti eccetera) subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, la misura del beneficio è incrementata a 1.000 euro per nucleo familiare.
L'articolo 72 del decreto legge 34/2020 ha raddoppiato l'importo erogabile da 600 a 1.200 euro (e da 1.000 a 2.000 euro per le altre categorie) ferme restando le categorie beneficiarie. Pertanto il bonus potrà essere riconosciuto esclusivamente ai genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 abbiano un'età inferiore a 12 anni (si prescinde dall'età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Lo strumento, inoltre, resta alternativo alla fruizione del congedo COVID-19 e la presenza nel nucleo di più figli minori non determina l'aumento dell'importo concedibile che resta ancorato al nucleo familiare.
Spese sino al 31 luglio 2020
Il beneficio potrà essere utilizzato in due modi: 1) per acquistare servizi di baby-sitting sino al 31 luglio 2020 mediante il tradizionale Libretto Famiglia; 2) per pagare l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, sempre per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020. In tal caso il beneficio non sarà cumulabile con il buono nido per i periodi temporali corrispondenti e sarà corrisposto direttamente al richiedente mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
Domande con integrazione
L'Inps spiega che possono presentare la domanda sia: a) i genitori che non hanno ancora fruito del bonus nella misura originaria di 600 euro prevista dal DL 18/2010 prima della modifica in commento; b) i genitori che ne hanno già fruito, anche solo parzialmente. Ai primi sarà riconosciuto direttamente l'importo massimo di 1.200 o 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza; ai secondi verrà riconosciuta un'integrazione rispetto alla cifra già utilizzata nei limiti di 1.200 euro o 2.000 euro con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
La domanda
Le domande possono essere inoltrate tramite il sito Inps al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting” previa autenticazione con Pin ordinario o dispositivo (non sono sufficienti le modalità semplificate, cioè il possesso della sola prima parte del PIN), SPID di livello 2 o superiore; CIE o CNS. In alternativa la domanda può essere presentata tramite Patronato.
Resta inteso che il bonus viene erogato tramite il libretto della famiglia, per cui sia gli utilizzatori che i prestatori di servizi di baby sitting hanno l'onere di registrarsi tempestivamente sulla piattaforma inps dedicata alle prestazioni occasionali. Per poter spendere il bonus, inoltre, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” nel Libretto della Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda. In tal caso potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Erogazione diretta
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere nonché la ragione sociale, la partita iva (o il codice fiscale) ed il tipo di struttura che ospita il minore che può essere sia una struttura pubblica e sia privata.
L'Inps ne classifica undici utilizzando il «nomenclatore interventi e servizi sociali»: centri e attività diurne (L); centri con funzione educativo-ricreativa (LA); ludoteche (L1)(centri di attività educative e ricreative rivolte a bambini/ragazzi in età prescolare e di scuola dell'obbligo); centri aggregazione sociale (LA2) (per giovani e anziani in cui promuovere e coordinare attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo libero); centri per le famiglie (LA3); centri diurni di protezione sociale (LA4); asili e servizi per la prima infanzia (LB); asilo Nido (LB1); servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2); servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2); servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3). Tra gli altri, l'Inps comprende le «ludoteche» (centri attività educative e ricreative rivolte a bambini/ragazzi in età prescolare e di scuola dell'obbligo), mentre esclude i «centri diurni estivi», LA5: centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo.
Come accennato, in tal caso, il bonus sarà accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.
Documenti: Circolare Inps 44/2020; Messaggio Inps 2350/2020