Prorogate fino a fine anno le tutele contro il Covid-19 a favore dei lavoratori fragili, scadute il 30 giugno. Infatti, fino al 31 dicembre continueranno ad applicarsi la possibilità, «di norma», di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, con eventuale spostamento ad altra mansione, e l'equiparazione a ricovero ospedaliero dei periodi di assenze da lavoro. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3465/2021 con cui l'Istituto spiega la novella apportata dall'articolo 2-ter del dl n. 111/2021 convertito con legge n. 133/2021 (cd. decreto green pass) in vigore dal 2 ottobre.
Le novità riguardano le tutele per le assenze dei lavoratori dipendenti c.d. fragili. Si tratta, in particolare, di lavoratori in possesso del riconoscimento di una disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.
Assenza dal Servizio
In particolare è prorogata sino al 31 dicembre 2021 la tutela che equipara a ricovero ospedaliero, l'intero periodo di assenza dal servizio a fronte della presentazione del certificato di malattia attestante una condizione di «fragilità». L'equiparazione alla tutela della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica (indennità) e anche della correlata contribuzione figurativa, nei limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. La tutela, come noto, scatta a favore di quei lavoratori che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. Il beneficio, spiega l'INPS, è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l'anno 2021.
Smart Working
A tal riguardo il citato dl n. 111/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 (dalla scadenza del 31 ottobre 2021) la norma secondo la quale i lavoratori fragili svolgano di norma il proprio lavoro in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione che sia ricompresa nella stessa categoria o area d'inquadramento, come definite dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Tutela della quarantena
L'Inps spiega, infine, che non ci sono novità sull'indennizzabilità del periodo di quarantena. I fondi, infatti, sono esauriti e, pertanto, come già anticipato in assenza di ulteriori stanziamenti le domande non accoglibili dall'ente di previdenza.
Documenti: Messaggio Inps 3465/2021