Invariate le modalità di concessione. Il contributo, erogato per il primo anno di vita del bambino o per le adozioni nel primo anno di ingresso del bimbo in famiglia, resta confermato a 960 euro l'anno (80 euro al mese) per le famiglie con Isee fino a 25 mila euro, con l'assegno che raddoppia in caso di Isee sotto i 7 mila euro. C'è tuttavia una novità: a partire dal secondo figlio (sempre nato o adottato nel 2019) il bonus viene incrementato del 20% passando pertanto, da 80 a 96 euro al mese (da 160 a 192 euro se l'Isee è inferiore a 7mila euro). Resta pure confermata la spettanza del bonus solo per un anno dalla nascita o dall'adozione del minore (sino al 2017 l'erogazione temporale del bonus era più vantaggiosa perchè copriva i primi tre anni di vita del bimbo).
Mobilità in deroga
Sul fronte del welfare la legge di conversione ha dispone anche la proroga del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014. La disposizione completa l'intervento già proposto nella Legge di Bilancio concedendo la proroga della mobilità in deroga anche alle aree di crisi complessa riconosciute tra l'8 ottobre 2016 ed il 30 novembre 2017 e cioè: Venezia-Porto Marghera (D.M. 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (D.M. 22 novembre 2017).
Come di consueto la proroga è concessa a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Nel provvedimento c'è anche un intervento chirurgico per rimuovere un paletto che ha impedito l'erogazione della mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela. Nello specifico l'articolo 25-bis della legge di conversione prevede che le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 (anzichè 1° gennaio 2017) risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.