Come noto, l’incentivo in parola è rivolto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano persone disoccupate - cioè soggetti privi di impiego - che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni, intesi come 34 anni e 364 giorni, ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, se il lavoratore, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, intendendo per tale chi, nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni da lavoro o da impresa minore.
I datori di lavoro possono utilizzare una delle seguenti tipologie contrattuali: 1) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, a tempo pieno o parziale; 2) contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo pieno o parziale.
Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche l’assunzione con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa, mentre sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico o intermittente e le ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore, l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
La misura dell'incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (art. 1, co. 755, L. n. 296/2006), del contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà (artt. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. n. 148/2015), nonchè delle altre contribuzioni non aventi natura previdenziale o quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Al fine di beneficiare dell’incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo tramite il modulo on-line "OMEZ", disponibile all’interno dell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell’Istituto Inps.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare, ove non abbia già provveduto, l’avvenuta assunzione e chiedere la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.