In particolare il beneficio consiste in uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 assumeranno giovani tra 16 e 29 anni iscritti alla Garanzia Giovani (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non inseriti in percorsi di studio e disoccupati. L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate: a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, a tempo pieno o parziale (nel secondo caso, in misura proporzionalmente ridotta); con apprendistato professionalizzante. L'importo dell'incentivo è pari ai contributi dovuti all'Inps dal datore di lavoro, con esclusione di premi Inail, per 12 mesi dalla data di assunzione, fino a un importo massimo di 8.060 euro per giovane assunto (671,66€ su base mensile).
In caso di assunzione a tempo parziale il massimale (8.060 euro) è proporzionalmente ridotto. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 5, decreto n. 2/2018). L'agevolazione è a disposizione di tutti i datori di lavoro privati (è fuori il settore pubblico), anche non imprenditori (come ad esempio studi professionali, associazioni riconosciute e non riconosciute, enti morali eccetera). L'incentivo va fruito, pena la decadenza, entro il 28 febbraio 2021.
Regola del De Minimis
L'incentivo è fruibile nel rispetto della regola de minimis. In particolare il datore di lavoro è tenuto a verificare se, nel corso dei precedenti tre anni a partire dall'assunzione agevolata, non abbia fruito per più di 200 mila euro di queste e altre agevolazioni (se il tetto risulta superato non può fruire dell'incentivo). Alla regola de minimis, si può derogare in due ipotesi: a) per giovani d'età tra 16 e 24 anni qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale dell'azienda; b) per giovani d'età tra 25 e 29 anni qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale e ricorra una specifica condizione (giovani privi di impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi; giovane non in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; giovane che non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; si tratti di professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%).
Cumulo con l'incentivo per le assunzioni giovanili
Il "bonus neet" è cumulabile con l'incentivo strutturale per l'occupazione giovanile introdotto dall'articolo 1, co. 100 della legge 205/2017 e dall'articolo 1-bis del decreto legge 87/2018 che ha confermato la spettanza anche per le assunzioni di under 35 effettuate tra il 2019 ed il 2020. Tale incentivo spetta per 36 mesi dalla data dell'assunzione ed è pari al 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro entro un tetto massimo di 3.000 euro annui. I datori di lavoro che cumulano le due agevolazioni fruiranno, pertanto, dello sgravio totale dei contributi per i primi dodici mesi dall'assunzione (entro un massimale contributivo di 8.060 euro annui) e del 50% per i restanti due anni. Ovviamente il cumulo sarà possibile solo se i lavoratori rispetteranno entrambe le condizioni per l'ammissione ai due ordini di sgravi contributivi.
Documenti: Circolare Inps 54/2019