I dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum previste dal Decreto Aiuti (decreto-legge n.50/2022) e dal Decreto Aiuti-Ter (decreto-legge n. 144/2022) anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione Separata.
Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 635/2023 in cui, confermando quanto anticipato nel messaggio n. 317/2023, spiega che, ai soli fini dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione «si riterrà soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all'attività svolta dagli utenti interessati». Ciò in quanto un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi. Con il conseguente rigetto di numerose domande pervenute all'Inps.
Riesame d'ufficio
Pertanto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto spiega che procederà al riesame d'ufficio delle domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti.
Documenti: Messaggio Inps 635/2023