Cassa Covid, Sanatoria per i termini scaduti nel I trimestre 2021

Bernardo Diaz Giovedì, 17 Giugno 2021

I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la conversione in legge del decreto sostegni. Tempo sino al 30 giugno 2021 per la presentazione di tutte le domande di Cassa COVID i cui termini ordinari sono scaduti tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021.

C'è tempo sino al 30 giugno 2021 per l'invio delle domande domande di integrazione salariale connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 i cui termini ordinari sono scaduti nel I trimestre 2021. Idem per l'invio dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 2310/2021 pubblicato ieri in cui illustra le novelle apportate dalla conversione in legge del dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni) ad opera della legge n. 69/2021.

Cassa COVID

La legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021. Rientrano, pertanto, nella sanatoria tutte le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione per gli operai agricoli) riferite a periodi temporali decorrenti dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Pagamento diretto

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) i cui termini di decadenza sono scaduti nel medesimo periodo temporale (gennaio-marzo 2021). l differimento al 30 giugno 2021 riguarda, pertanto, le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusosi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021. In caso di pagamento diretto delle prestazioni dall'INPS, il datore di lavoro è, infatti, tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Domande

L'Inps spiega, pertanto, che i datori di lavoro che non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021 utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline. Le domande interamente respinte (cioè ove la decadenza sia intervenuta con riferimento all'intero periodo richiesto) non dovranno essere ripresentate (l'INPS procederà d'ufficio al riesame). Le domande parzialmente accolte dovranno essere ripresentate all'INPS con riferimento ai soli periodi temporali per i quali si sia verificata la decadenza. Per quanto riguarda i modelli “SR41” e “SR43” semplificati sono tenuti alla trasmissione entro il 30 giugno 2021 i datori di lavoro che non li avessero mai inviati (in caso contrario la prestazione resta a carico del datore di lavoro); quelli trasmessi in ritardo e respinti, quindi, dall'INPS per intervenuta decadenza non dovranno essere trasmessi nuovamente.

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Documenti: Messaggio Inps 2310/2021

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