Cassa COVID, Trattamenti senza soluzione di continuità

Bernardo Diaz Venerdì, 09 Luglio 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo la conversione in legge del dl n. 41/2021. I nuovi trattamenti potranno essere concessi anche prima del 29 marzo ove il datore di lavoro abbia esaurito interamente le 12 settimane previste dalla legge di bilancio. 
Domande entro 30 giorni per evitare la soluzione di continuità della Cassa Covid tra le settimane riconosciute dalla legge n. 178/2020 e quelle previste dal dl n. 41/2021. Lo spiega l'INPS, tra l'altro, nella Circolare n. 99/2021 pubblicata ieri in cui illustra le novità apportate dalla legge di conversione del decreto sostegni (legge n. 61/2021).

La questione

I chiarimenti riguardano la fruizione della Cassa Covid (CIGO, ASO e CIGD) nella successione di norme tra la legge di Bilancio (L. n. 178/2020) e il decreto "Sostegni" (D.L. n. 41/2021). Infatti le 12 settimane previste dalla legge di bilancio se utilizzate ininterrottamente dal 1° gennaio si sono concluse il 25 marzo mentre il nuovo periodo (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l'ASO e la CIGD) ha trovato applicazione soltanto dal 1° aprile 2021 creando una soluzione di continuità per le imprese che hanno fatto ricorso allo strumento. L'Inps con la Circolare n. 72/2021 ha precisato che il nuovo periodo di cui al dl n. 41/2021 avrebbe avuto decorrenza dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, quindi da lunedì 29 marzo. Lo sforzo, per quanto apprezzabile, è servito tuttavia solo a coprire le aziende che hanno fatto ricorso alla cassa Covid dal 4 gennaio 2021.

Il correttivo

Per correggere definitivamente la svista in sede di conversione del dl n. 41/2021 il legislatore ha introdotto il comma 2-bis all’art. 8, per il quale "i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178". Grazie a questa norma, spiega l'INPS, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito le 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020 possono fruire dei trattamenti previsti dal dl n. 41/2021 anche con decorrenza anteriore al 29 marzo 2021.  

Riaperti i termini

Per l'agevolazione i datori di lavoro devono presentare domanda all'INPS entro il 7 agosto 2021 (cioè entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della Circolare) avente ad oggetto la fruizione dei periodi anteriori al 29 marzo 2021 e fino al 28 marzo 2021. Va proposta sia da coloro che abbiano già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021 (in tal caso la domanda è integrativa) sia da coloro che la presentino per la prima volta (sempre per periodi anteriori al 29 marzo 2021).

Si presti attenzione, inoltre, al fatto che la decorrenza anticipata è concessa a condizione che siano state interamente autorizzate le 12 settimane di cui alla legge n. 178/2020 (per i datori che chiedano i trattamenti dal 1° aprile 2021, invece, non è richiesta la precedente autorizzazione).

Sanatoria

L'Inps conferma inoltre che la legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021. In merito si rinvia a quanto già comunicato sulle pagine di questa rivista.

Indennità per i Portuali

Per il settore marittimo, con riferimento ai porti che abbiano sofferto una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e esistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in tali porti l'articolo 9-bis del dl n. 41/2021 inserito dalla legge n. 61/2021 ha riconosciuto un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

L’indennità, coperta da contribuzione figurativa, è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. Spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 99/2021

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati