La questione
I chiarimenti riguardano la fruizione della Cassa Covid (CIGO, ASO e CIGD) nella successione di norme tra la legge di Bilancio (L. n. 178/2020) e il decreto "Sostegni" (D.L. n. 41/2021). Infatti le 12 settimane previste dalla legge di bilancio se utilizzate ininterrottamente dal 1° gennaio si sono concluse il 25 marzo mentre il nuovo periodo (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l'ASO e la CIGD) ha trovato applicazione soltanto dal 1° aprile 2021 creando una soluzione di continuità per le imprese che hanno fatto ricorso allo strumento. L'Inps con la Circolare n. 72/2021 ha precisato che il nuovo periodo di cui al dl n. 41/2021 avrebbe avuto decorrenza dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, quindi da lunedì 29 marzo. Lo sforzo, per quanto apprezzabile, è servito tuttavia solo a coprire le aziende che hanno fatto ricorso alla cassa Covid dal 4 gennaio 2021.
Il correttivo
Per correggere definitivamente la svista in sede di conversione del dl n. 41/2021 il legislatore ha introdotto il comma 2-bis all’art. 8, per il quale "i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178". Grazie a questa norma, spiega l'INPS, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito le 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020 possono fruire dei trattamenti previsti dal dl n. 41/2021 anche con decorrenza anteriore al 29 marzo 2021.
Riaperti i termini
Per l'agevolazione i datori di lavoro devono presentare domanda all'INPS entro il 7 agosto 2021 (cioè entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della Circolare) avente ad oggetto la fruizione dei periodi anteriori al 29 marzo 2021 e fino al 28 marzo 2021. Va proposta sia da coloro che abbiano già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021 (in tal caso la domanda è integrativa) sia da coloro che la presentino per la prima volta (sempre per periodi anteriori al 29 marzo 2021).
Si presti attenzione, inoltre, al fatto che la decorrenza anticipata è concessa a condizione che siano state interamente autorizzate le 12 settimane di cui alla legge n. 178/2020 (per i datori che chiedano i trattamenti dal 1° aprile 2021, invece, non è richiesta la precedente autorizzazione).
Sanatoria
L'Inps conferma inoltre che la legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021. In merito si rinvia a quanto già comunicato sulle pagine di questa rivista.
Indennità per i Portuali
Per il settore marittimo, con riferimento ai porti che abbiano sofferto una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e esistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in tali porti l'articolo 9-bis del dl n. 41/2021 inserito dalla legge n. 61/2021 ha riconosciuto un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
L’indennità, coperta da contribuzione figurativa, è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. Spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
Documenti: Circolare Inps 99/2021