Come funziona lo sgravio contributivo per i percettori del reddito di cittadinanza

Valerio Damiani Sabato, 20 Luglio 2019
L'Inps chiarisce le regole per la fruizione del nuovo incentivo introdotto con il Dl 4/2019. Sgravio contributivo sino a 780 euro mensili per i datori di lavoro del settore privato che assumano a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato percettori dell'RdC.
Il Decreto legge 4/2019 ha introdotto un nuovo sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, che assumano a tempo pieno ed indeterminato i percettori del reddito di cittadinanza (Rdc). Le indicazioni per la fruizione dell'incentivo sono state illustrate dall'Inps nella circolare numero 104/2019 pubblicata ieri.

Il beneficio consiste nell'azzeramento dei contributi dovuti all'Inps (sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL) per le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al nucleo familiare all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. Lo sgravio ha una durata variabile in quanto agganciato ai restanti mesi di Rdc non fruito dal neoassunto entro però un minimo di cinque mesi (normalmente è pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già fruiti di Rdc). Se l'assunzione avviene tramite un ente di formazione, l'incentivo è ripartito tra datore di lavoro ed ente, nel tetto di 390 euro mensili per ciascuna parte.

Perimetro di applicazione

L'agevolazione è riservata ai soli datori di lavoro privati, intendendosi tali sia le imprese e sia i professionisti, mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni, enti pubblici non economici, camere di commercio, aziende sanitarie locali eccetera. Lo sgravio, come detto, è attivabile solo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato. Restano fuori dal perimetro dell'agevolazione, pertanto, i rapporti a tempo parziale, i rapporti di lavoro intermittente, quelli di personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni di lavoro occasionale e le assunzioni di domestici, questi ultimi perché non sono destinatari della regola de minimis in base alla quale è riconosciuto l'incentivo. Lo sgravio può essere, invero, fruito per i contratti di apprendistato, nonché i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001 e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Obbligo di restituzione

Lo sgravio comporta l'obbligo di tenere in vita il nuovo rapporto di lavoro per almeno 36 mesi, pena la restituzione dell'incentivo fruito. Nel caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dello sgravio fruito nell'importo pari alla somma della quota di contribuzione del datore di lavoro e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili (tasso di riferimento maggiorato del 5,5%). La restituzione non è dovuta se l'interruzione del rapporto si verifica per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (salvo che il licenziamento non sia successivamente dichiarato illegittimo). L'obbligo di restituzione scatta anche in caso di recesso al termine del periodo formativo dal contratto di apprendistato nonché al recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova e in caso di dimissioni per giusta causa del lavoratore. Invece, non c'è obbligo di restituire lo sgravio, ma c'è soltanto la perdita del beneficio per il futuro, in caso di revoca del Rdc anche se per cause riconducibili al comportamento del lavoratore.

Assunzioni di più membri dello stesso nucleo

In presenza di nucleo familiare con più soggetti lo sgravio è riconosciuto anche per più di un'assunzione, purché, dopo la prima assunzione incentivata, residui un importo di Rdc attribuibile al nucleo. A tal riguardo occorre, infatti, ricordare che il maggior reddito da lavoro concorre, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, rideterminando conseguentemente l’importo mensile del Rdc. Tale importo costituirà il nuovo tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di membri del nucleo.

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile solo con il cd. bonus sud previsto dall’articolo 1, comma 247, della legge n. 145/2018, per le assunzioni, previste da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età ovvero di almeno trentacinque anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In tal caso di esaurimento degli spazi di esonero a seguito del cumulo delle due agevolazioni è possibile fruire dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Rdc sotto forma di credito di imposta tramite modalità che saranno regolate da apposito decreto ministeriale.

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Documenti: Circolare Inps 104/2019

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