L'articolo 1, co. 137 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo (ai sensi della legge 223/1993) innalzando l'aliquota prevista dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dal 41 all'82 per cento rendendo, pertanto, più oneroso il ricorso ai licenziamenti collettivi. Sono soggetti al versamento del contributo, nella misura maggiorata, esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della CIGS. Restano, pertanto, fuori le imprese che, pur procedendo a licenziamenti collettivi, non rientrano nel perimetro di applicazione della Cigs.
La misura del contributo
Per i licenziamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 la misura del contributo per il licenziamento per le suddette imprese è pari all’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari, quindi, a € 2.972,04 (990,68 x 3). Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per tre volte.
La salvaguardia del vecchio regime
Nel documento l'Inps ricorda che sono dispensati dal predetto incremento i licenziamenti che, pur intervenuti successivamente al 1° gennaio 2018, sono stati effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017. Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41 per cento, stabilita dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017.
L'Inps ricorda, infine, che per stabilire se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, farà fede la data di ricezione della comunicazione preventiva con la quale il datore di lavoro da' comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali nonchè alle rispettive associazioni di categoria dell'avvio della procedura di licenziamento. In mancanza delle citate rappresentanze sindacali, la comunicazione va effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Documenti: Messaggio inps 594/2018; Circolare Inps 44/2013