Rinunciabile direttamente online la domanda di congedo straordinario per assistere familiari disabili ai sensi dell’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001.
La nuova funzionalità, resa disponibile dall’Istituto di Previdenza, è raggiungibile tramite il portale online Inps, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2600/2023 in cui spiega che la funzione consente al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata.
Nuova funzionalità
L’Inps spiega che lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con una nuova funzionalità per consentire la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda già presentata.
In particolare, è stata realizzata la nuova funzionalità denominata “Rinuncia” per consentire agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso il suddetto sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata.
Solo per periodi in corso
La comunicazione di variazione, spiega l’Inps, può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la rinuncia. La data di rinuncia, inoltre, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa. Non è possibile invece comunicare, tramite la nuova funzionalità, la volontà di rinunciare ai benefici derivanti da domande per le quali il periodo richiesto originariamente sia interamente trascorso oppure non sia ancora iniziato.
E fa questo esempio. Un utente ha presentato tre domande, una per il periodo 20.1.2023 / 31.12.2023, la seconda dal 1.1.2024 / 10.2.2024 e la terza dal 10.3.2024 al 1.8.2024 ed intende comunicare nel luglio 2023 una rinuncia. Ebbene questa potrà interessare solo la prima istanza il cui periodo richiesto comprende anche il mese di luglio 2023.
La funzionalità, continua l'Inps, è stata già realizzata per proporre l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la relativa comunicazione. Individuata la domanda per la quale si intende effettuare la rinuncia, l’interessato dovrà dichiarare la data di rinuncia e la dichiarazione di avere fruito o di volere fruire, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria fino alla data di rinuncia.
Documenti: Messaggio Inps 2600/2023