Per effetto della modifica apportata dall'articolo 22 del dl n. 137/2020 (c.d. decreto ristori), il congedo covid-19 retribuito al 50% può essere riconosciuto anche in presenza della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni per effetto di un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle strutture scolastiche. Il congedo è fruibile dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020, cioè dal 29 ottobre 2020 (se la sospensione è stata disposta prima di tale data, il congedo sarà fruibile solo a partire dal 29 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), e a condizione che i genitori richiedenti non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità cd. agile. Il congedo in parola si aggiunge al congedo per quarantena scolastica del figlio minore di 14 anni fruibile sin dal 9 settembre 2020 (Circ. Inps n. 116/2020) e dal congedo per contagio avvenuto al di fuori del plesso scolastico fruibile dal 14 ottobre 2020 (per il quale l'Inps aveva già reso disponibile la presentazione delle domande alla fine dello scorso mese, cfr Circ. Inps 132/2020). Ai predetti congedi se ne aggiungerà a breve un altro contenuto nell'articolo 13 del dl n. 149/2020 (c.d. decreto "ristori bis") che ha esteso dal 9 novembre 2020, il congedo per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado nelle cd. zone rosse (per il quale si attende la relativa Circolare Inps).
Incompatibilità
Resta inteso che il congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza è incompatibile con: a) il contemporaneo svolgimento - da parte dell’altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza; b) la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza; c) il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore. E' fatta salva la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza da parte dell’altro genitore che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo dei predetti congedi.
Domande
L'Inps spiega che la domanda può essere presentata tramite il sito web dell'Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS); tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); oppure tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
Documenti: Messaggio Inps 4718/2020