A seguito della predetta pronuncia i periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo. Al pari di quanto già previsto per le assenze di malattia e d'infortunio, del «periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità», del «periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento» e del «periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale». Da notare che godono del beneficio dell'esclusione dal computo dei sessanta giorni soltanto i congedi straordinari fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità (restano, quindi, esclusi i congedi assunti per assistere altri soggetti, come in particolare, il fratello o la sorella o i genitori della gestante).
Beneficio esteso anche alle unioni civili
L'Inps ricorda, inoltre, che con la legge 76/2016, che ha istituito e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, anche l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 (si richiamano, al riguardo, le istruzioni fornite con la circolare n. 38/2017). Conseguentemente, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92.
La novità, precisa l'Inps, si applica, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte costituzionale, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Documenti: Messaggio inps 4074/2018