Beneficiari
Le domande riguardano il congedo Covid indennizzato al 50% della retribuzione nei casi di stop all'attività didattica in presenza introdotto dall'articolo 22-bis del dl n. 137/2020 e già anticipato dall'Inps con circolare n. 2/2021. Il beneficio è a disposizione dei genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) oppure su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali.
Il congedo è fruibile, esclusivamente ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità "agile" e per periodi temporali decorrenti dal 9 novembre 2020 per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in frequenza a seguito delle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministero della Salute (l'ultima risale al 14 gennaio 2021). Sono escluse altre ordinanze come quelle regionali o locali. Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o una sola parte da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, mai negli stessi giorni.
Domande online
La domanda può riguardare anche periodi d'astensione antecedenti alla data di presentazione, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020. Va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: a) Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi; b) portale web dell'Inps, se si è in possesso di codice PIN rilasciato dall'istituto oppure di SPID, CIE, CNS; c) contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa del gestore utilizzato).
Documenti: Messaggio Inps 515/2021