Le imprese che non beneficeranno degli sgravi potranno tuttavia ripresentare la domanda nel 2018 sempre nel periodo temporale che va dal 30 novembre al 10 dicembre a condizione che permangano le condizioni richieste per l'ammissione allo sgravio.
La questione
I contratti di solidarietà difensivi, come noto, costituiscono uno strumento attraverso il quale determinati datori di lavoro, al fine di evitare o limitare licenziamenti possono, con contratti aziendali, convenire con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una riduzione dell'orario di lavoro ed una corrispondente diminuzione della retribuzione per i lavoratori coinvolti. La retribuzione non corrisposta dal datore di lavoro viene in parte bilanciata dal riconoscimento a favore dei lavoratori di una integrazione salariale - con oneri a carico dello Stato - in una percentuale commisurata di regola al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro (art. 6, co. 3 dl 510/1996).
Il ricorso ai contratti di solidarietà è incentivato dal legislatore tramite il riconoscimento alle imprese di uno sgravio contributivo per l’intera durata del contratto di solidarietà nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. L'indicata riduzione contributiva è stata fissata con il decreto del ministero del Lavoro numero 2/2017. Lo sgravio contributivo è riconosciuto per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e – comunque - per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile , in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.
Per l'anno 2017 lo sgravio poteva essere attivato, per le imprese che al 30 novembre 2017 avevano stipulato un contratto di solidarietà nonché le imprese che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 (art. 3, comma 4, D.I. n. 2/17). Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento hanno stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (art. 3, comma 5, D.I. n. 2/17).
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro numero 2 del 27 settembre 2017; Circolare numero 18/2017