Esonero Contributivo
L'incentivo consiste di un esonero straordinario dal versamento della quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per i lavoratori dipendenti agricoli nel periodo temporale dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo sgravio non comporta conseguenze alla carriera previdenziale dei lavoratori, per i quali non è prevista alcuna riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici ed è concesso nel limite di spesa di 477,9 milioni di euro (426,1 milioni più 51,8 milioni), nonché in coerenza con i dettati dell'Ue (comunicazione 19 marzo 2020 C/1863). In ogni caso, l'esonero spettante non può superare l'importo dei contributi dovuti dai datori di lavoro, al netto di altre eventuali agevolazioni o riduzioni cui danno diritto.
Per accedere allo sgravio, i datori di lavoro dovevano presentare la relativa istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 57/2021 (cioè entro il 12 maggio), utilizzando il modulo «Esonero Art. 222 DL 34/2020» disponibile sul «Portale delle Agevolazioni» (ex «DiResCo») del sito Inps. Il versamento dei contributi e l'invio delle relative denunce contributive nel I semestre 2020 era stato nel frattempo sospeso (cfr: messaggio inps n. 3341/2020) fermo restando la possibilità per il datore di lavoro di portare a compensazione la contribuzione eventualmente già versata.
A ridosso della scadenza del termine l'INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e quello delle Politiche Agricole, aveva sospeso il modulo per la necessità di semplificare la procedura di autorizzazione (cfr: messaggio inps n. 1850/2021). L'articolo 19, co. 2-bis del dl n. 41/2021 convertito con legge n. 69/2021 (cd. decreto sostegni) ha infatti introdotto la possibilità per il richiedente di autocertificare il mancato superamento dei limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni (sezione 3.1 intitolata "aiuti di importo limitato").
In sostanza i datori di lavoro possono ora autocertificare nel modulo di domanda che l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Domande entro il 30 settembre 2021
Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande di esonero è dunque di nuovo disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) sul sito dell'INPS. Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021. A differenza del passato, peraltro, nella fase di compilazione della domanda, le aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono modificare l’importo precompilato dalla procedura afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all’anno 2020.
L'Inps spiega che le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere all’esonero e, pertanto, non è necessario presentarne una nuova salvo il richiedente intenda modificare l’importo richiesto in precedenza. In tal caso occorre annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda.
Vincolo di Bilancio
Non ci sono novità in merito alla procedura di riconoscimento dello sgravio. Nel caso di superamento del vincolo di bilancio l'Inps provvederà a rideterminare l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.
Il versamento dovrà avvenire in unica soluzione senza interessi e sanzioni entro 30 giorni dalla ricezione via PEC a ciascun contribuente dell’importo autorizzato in via definitiva (oltre scattano le sanzioni civili per l'omesso versamento dei contributi). Per le eventuali somme versate, che risultino in eccedenza sulle emissioni interessate dall’esonero, è sempre possibile richiederne la compensazione con contributi da pagare utilizzando i moduli telematici disponibili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole.
Documenti: Circolare Inps n. 130/2021