L'art. 30 del dpr n. 602/1972 dispone l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Il relativo tasso viene determinato annualmente con decreto del ministero delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Considerato che il citato art. 30 prevede che la determinazione del tasso di interesse di mora venga fissato annualmente, l'Agenzia delle entrate, interessata la Banca d'Italia, con provvedimento protocollo n. 95624 del 10 maggio scorso, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,01% in ragione annuale. La variazione decorre dal 15 maggio 2018.
Sanzioni. L'Inps informa, infine, che il predetto provvedimento modifica altresì la misura degli interessi di mora di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che disciplina il regime sanzionatorio riferito al ritardato o mancato pagamento della contribuzione previdenziale. Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 (tetto del 40% per ritardato versamento e 60% per evasione contributiva) senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Pertanto, conclude la circolare, anche per tale fattispecie, la nuova misura (3,01%) trova applicazione partire dal 15 maggio 2018.
Documenti: Circolare Inps 80/2018