L'Inail precisa che allo stato attuale della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non sussiste un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore (ma solo una forte raccomandazione) e che, pertanto, il rifiuto di vaccinarsi si configura come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario; peraltro il rifiuto non può configurare un'assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore. Conseguentemente la scelta di non aderire alla vaccinazione non può limitare la tutela assicurativa Inail dell’infortunato.
Sotto il profilo assicurativo, tuttavia, il rifiuto assicurativo non è privo di conseguenze in quanto, configurandosi come un comportamento colposo, determinerà l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell’Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro. L'Inail spiega, infine, che l'aver contratto il contagio non comporta l’automatica ammissione a tutela assicurativa Inail del lavoratore in quanto, come noto, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro.