Torna la rivalutazione degli indennizzi per il danno biologico. Dopo la pausa dello scorso anno l'Inail riconoscerà con decorrenza dal 1° luglio 2022 un aumento dello 1,9% per recuperare l’inflazione registrata nel 2021. Lo rende noto l'INAIL nella circolare n. 35/2022 pubblicata ieri, a seguito della rivalutazione approvata dal ministero del lavoro con il dm n. 143/2022.
Come noto ai lavoratori infortunati e tecnopatici per eventi che si siano verificati a partire dal 25 luglio 2000 l'Inail riconosce il pagamento di una somma in capitale, in caso di infortuni o malattie professionali da cui sia derivata una invalidità di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%, oppure di una rendita nei casi in cui gli eventi abbiano provocato una menomazione di grado pari o superiore al 16%. Fino al 2016 gli importi di tali indennizzi non erano soggetti ad alcuna rivalutazione automatica.
Tuttavia, con dm 27 marzo 2009 è stato operato un aumento straordinario, dal 1° gennaio 2008, in misura dell’8,68%; poi con dm 14 febbraio 2014 l’operazione è stata replicata, con un ulteriore aumento, sempre in via straordinaria, dal 1° gennaio 2014, del 7,57%. La legge di Stabilità 2016, infine, ha introdotto un meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2016 sulla base del tasso Istat. Per i primi due anni di debutto della novità, però il tasso di inflazione è risultato negativo e, quindi, non c’è stato esordio. La prima rivalutazione automatica è avvenuta quindi dal 1° luglio 2018, quando l'Istat ha registrato un tasso di variazione (2016/2017) in misura pari all'1,1%, replicato dal 1° luglio 2019 (variazione 2017/2018 sempre pari all'1,1%) e poi sceso allo 0,5% dal 1° luglio 2020. Dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, invece, non c’è stata alcuna rivalutazione (perché l’inflazione è risultata negativa).
La nuova rivalutazione
Per quest’anno, spiega l'Inail, il dm n. 143/2022 ha fissato all’1,9% la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2022, che si aggiunge all'incremento delle rivalutazioni relative agli anni precedenti.
Rendite. Per quanto riguarda le rendite maturate dal 1° luglio 2022, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta alle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2022.
Capitale. Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l'incremento a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento lesivo (prima ovvero dal 1° gennaio 2019).
Accertamenti provvisori. Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2022, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi stessi. In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022, e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.