I chiarimenti riguardano il nuovo sgravio contributivo introdotto dall'articolo 27 del dl n. 104/2020 (c.d. decreto "Agosto") per contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19 in favore dei datori di lavoro privati che impiegano lavoratori dipendenti nelle zone maggiormente svantaggiate del nostro paese. L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L’agevolazione non ha effetti esiziali sulle pensioni in quanto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Destinatari
Il beneficio riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (quindi, ad esempio, anche studi professionali, enti morali e religiosi, associazioni), con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico. Sono incentivati tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa che deve necessariamente svolgersi in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Per sede di lavoro, l'Inps spiega, che si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Pertanto, lo sgravio spetta anche ai datori di lavoro con sede legale in altre regioni, ma con sede operativa e per i lavoratori occupati nelle regioni agevolate (questi datori di lavoro saranno contraddistinti dal codice autorizzazione Inps «OL»). Con riferimento al periodo di fruizione, l'Inps precisa che l'incentivo si applica dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. Tale periodo di fruizione può essere sospeso soltanto nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, che consente anche il differimento temporale del periodo di godimento.
Condizioni
L'agevolazione non ha natura d'incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione fissati all'art. 31 del dlgs n. 150/2015. Invece, sostanziandosi in beneficio contributivo, il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del Durc (documento unico di regolarità contributiva) e alle seguenti ulteriori condizioni: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Cumulabilità
L'Inps spiega, infine, che l'agevolazione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Tale cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall’articolo 1, commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
La fruizione avviene tramite la denuncia contributiva mensile (Uniemens) a partire dal flusso di competenza ottobre 2020.
Documenti: Circolare Inps 122/2020